Nuova Autorità di Garanzia

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

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  1. arouet2
     
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    Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' stata istituita con LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
    Il testo completo della legge si trova sulla GU n. 166 del 19-7-2011.
     
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