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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011 , n. 144
Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0186)
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
l'articolo 6, comma 4-bis;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei
conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a
416;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti
organizzativi;
Visto l'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2,
recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare
l'articolo 7, commi 6 e 15;
Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i posti
corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in
posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali
soppressi, tra i quali l'Ipsema, per effetto dei commi precedenti del
medesimo articolo 7, sono trasformati in posti di livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo
permanente;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle
risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della
solidarieta' sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il
regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture
trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26
agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25
novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il
federalismo;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Funzioni e attribuzioni
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45
e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Il testo degli articoli 45 e 46 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 45. Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.".
"Art. 46. Aree funzionali.
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a)
b)
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
"Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche.
(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998).
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.".
- Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153.
- Il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.".
- Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., e' il seguente:
"376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O. , e' il seguente:
"Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi.
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.".
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative) e' il seguente:
"Art. 2. Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale.
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic
Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere
sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5
marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A., nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
convenzione a legislazione vigente.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo
Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad
acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009,
di garantire la continuita' amministrativa del servizio
pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle
competenze al soggetto costituito o individuato con
provvedimento delle regioni interessate, assicurando
adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il
Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della
gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita'
svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli
onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla
meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se,
prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli
atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di
coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche'
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno
2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3,
comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al
comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «In considerazione delle esigenze generali di
compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento
della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15
per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque
conto dei criteri e dei principi di cui al presente
articolo».
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio
derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis,
quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante
soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si
provvede con le modalita' indicate al citato articolo 74,
comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici
giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e
terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di
bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo
17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo
2009 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le
scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al
30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate
rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
di diritto pubblico».".
- Il testo dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008 n. 121 (Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2008, n. 114, e' il seguente:
"Art. 1 . Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 13
novembre 2009, n.172 (Istituzione del Ministero della
salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, e' il seguente:
"2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
«13) Ministero della salute»;
b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e
verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti:
«ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le
parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili
attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
rientro regionali»;
d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di
coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono
inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario,»;
e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) alla lettera a), le parole: «programmazione
sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita' regionali» sono sostituite
dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di
rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio
delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
rientro regionali»;
2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei
servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato
giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi
sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico
del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario»;
3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
annualmente al Parlamento».".
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n.
125, S.O., e' il seguente:
"Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti.
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare.»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
«Il consiglio e' composto» a quella «componente del
consiglio di vigilanza.»;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello
di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con
esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il seguente comma 11:
«Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
8. Le competenze attribuite al consiglio di
amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun
emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed
il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
normativo dal presente articolo, in applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano,
in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative
funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita'
di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione
dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate
le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare
presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e'
incrementata di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli
affari sociali alla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in
essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31
ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito
presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Commissario straordinario e il
Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
della funzione pubblica con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
funzioni di analisi e studio in materia di politica
economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae)
e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono
trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e
sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza
sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I
dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli
organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti
salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il
Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto
di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma
8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo
sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo
6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell'interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del
personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.".
- Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
della L. 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
- Il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge
di contabilita' e finanza pubblica),e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33
della legge 18 giugno 2009, n. 69) , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, S.O., e' il
seguente:
"Art. 17. Modifiche alla rubrica del capo II e
all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'
sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di
firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,
comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali),
abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n.
223.
- Il testo del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 ottobre 2005 (Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni
economiche del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
2005, n. 285.
- Il testo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione
delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404
a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2007, n. 152.
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 45 e 46, del citato
decreto legislativo, n. 300 del 1999, si veda nelle note
alle premesse.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
CONTINUA.... -
.
[QUOTE=feroxe,28/8/2011, 09:32 ?t=57461333&st=0#entry468533886] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011 , n. 144
Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0186)
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
l'articolo 6, comma 4-bis;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei
conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a
416;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti
organizzativi;
Visto l'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2,
recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare
l'articolo 7, commi 6 e 15;
Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i posti
corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in
posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali
soppressi, tra i quali l'Ipsema, per effetto dei commi precedenti del
medesimo articolo 7, sono trasformati in posti di livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo
permanente;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle
risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della
solidarieta' sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il
regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture
trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26
agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25
novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il
federalismo;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Funzioni e attribuzioni
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45
e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Il testo degli articoli 45 e 46 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 45. Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.".
"Art. 46. Aree funzionali.
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a)
b)
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
"Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche.
(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998).
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.".
- Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153.
- Il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.".
- Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., e' il seguente:
"376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O. , e' il seguente:
"Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi.
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.".
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative) e' il seguente:
"Art. 2. Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale.
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic
Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere
sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5
marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A., nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
convenzione a legislazione vigente.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo
Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad
acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009,
di garantire la continuita' amministrativa del servizio
pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle
competenze al soggetto costituito o individuato con
provvedimento delle regioni interessate, assicurando
adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il
Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della
gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita'
svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli
onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla
meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se,
prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli
atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di
coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche'
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno
2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3,
comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al
comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «In considerazione delle esigenze generali di
compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento
della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15
per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque
conto dei criteri e dei principi di cui al presente
articolo».
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio
derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis,
quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante
soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si
provvede con le modalita' indicate al citato articolo 74,
comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici
giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e
terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di
bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo
17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo
2009 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le
scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al
30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate
rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
di diritto pubblico».".
- Il testo dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008 n. 121 (Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2008, n. 114, e' il seguente:
"Art. 1 . Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 13
novembre 2009, n.172 (Istituzione del Ministero della
salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, e' il seguente:
"2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
«13) Ministero della salute»;
b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e
verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti:
«ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le
parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili
attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
rientro regionali»;
d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di
coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono
inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario,»;
e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) alla lettera a), le parole: «programmazione
sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita' regionali» sono sostituite
dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di
rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio
delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
rientro regionali»;
2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei
servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato
giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi
sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico
del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario»;
3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
annualmente al Parlamento».".
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n.
125, S.O., e' il seguente:
"Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti.
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare.»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
«Il consiglio e' composto» a quella «componente del
consiglio di vigilanza.»;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello
di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con
esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il seguente comma 11:
«Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
8. Le competenze attribuite al consiglio di
amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun
emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed
il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
normativo dal presente articolo, in applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano,
in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative
funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita'
di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione
dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate
le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare
presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e'
incrementata di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli
affari sociali alla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in
essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31
ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito
presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Commissario straordinario e il
Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
della funzione pubblica con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
funzioni di analisi e studio in materia di politica
economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae)
e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono
trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e
sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza
sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I
dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli
organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti
salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il
Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto
di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma
8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo
sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo
6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell'interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del
personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.".
- Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
della L. 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
- Il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge
di contabilita' e finanza pubblica),e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33
della legge 18 giugno 2009, n. 69) , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, S.O., e' il
seguente:
"Art. 17. Modifiche alla rubrica del capo II e
all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'
sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di
firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,
comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali),
abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n.
223.
- Il testo del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 ottobre 2005 (Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni
economiche del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
2005, n. 285.
- Il testo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione
delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404
a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2007, n. 152.
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 45 e 46, del citato
decreto legislativo, n. 300 del 1999, si veda nelle note
alle premesse.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
CONTINUA...
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ma cos'č?
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