ministero del lavoro

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011 , n. 144

    Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0186)

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
    400;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
    riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
    valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
    svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
    della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
    modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a
    norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
    particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro
    alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
    l'articolo 6, comma 4-bis;
    Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in
    materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
    alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
    nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al
    Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei
    conti;
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
    l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
    ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
    efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
    Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
    disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
    disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
    contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
    interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a
    416;
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
    l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti
    organizzativi;
    Visto l'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
    n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
    n. 25;
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
    urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
    dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
    244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
    121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali;
    Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del
    Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
    Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2,
    recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali;
    Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare
    l'articolo 7, commi 6 e 15;
    Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i posti
    corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in
    posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali
    soppressi, tra i quali l'Ipsema, per effetto dei commi precedenti del
    medesimo articolo 7, sono trasformati in posti di livello
    dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
    del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo
    permanente;
    Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
    razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
    sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
    2003, n. 30;
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
    contabilita' e finanza pubblica;
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
    modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
    Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della
    legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle
    risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della
    solidarieta' sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
    31 maggio 2007;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
    176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro,
    della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del
    Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il
    regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche
    del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
    funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e
    delle politiche sociali;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle
    disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture
    trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16
    maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
    luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
    gennaio 2009;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
    legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
    Sentite le organizzazioni sindacali;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
    Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
    dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26
    agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso
    dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25
    novembre 2010;
    Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
    deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 3 marzo 2011;
    Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il
    federalismo;

    EMANA

    il seguente regolamento:

    Art. 1

    Funzioni e attribuzioni

    1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito
    denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45
    e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
    300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze
    affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
    3.


    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
    di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
    qui trascritti.
    Note alle premesse:
    L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
    leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
    regolamenti.
    - Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
    23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri), e' il seguente:
    "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
    dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
    sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
    d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
    il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
    modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
    criteri che seguono:
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
    i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
    tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
    dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
    e l'amministrazione;
    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
    generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
    tra strutture con funzioni finali e con funzioni
    strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
    secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
    funzionali;
    c) previsione di strumenti di verifica periodica
    dell'organizzazione e dei risultati;
    d) indicazione e revisione periodica della consistenza
    delle piante organiche;
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non
    regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
    dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
    generali.".
    - Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
    286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
    monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
    risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
    pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
    n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
    1999, n. 193.
    - Il testo degli articoli 45 e 46 del decreto
    legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
    dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
    della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
    "Art. 45. Istituzione del ministero e attribuzioni.
    1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali.
    2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
    spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
    particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
    condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
    famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
    dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
    del sistema previdenziale.
    3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
    risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
    previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
    per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
    Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
    immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
    presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
    ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
    1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
    marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
    legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
    esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
    servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
    seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
    Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
    spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
    sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
    formazione e istruzione professionale.
    4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
    inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
    strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
    sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in
    materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
    dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
    di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
    previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
    autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
    in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
    lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
    ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
    previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
    di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
    commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
    ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
    sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
    sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
    iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
    prevenzione e studio sulle emergenze sociali.".
    "Art. 46. Aree funzionali.
    1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di
    spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
    a)
    b)
    c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
    obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
    programmazione della rete degli interventi di integrazione
    sociale; standard organizzativi delle strutture
    interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
    criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
    per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
    favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
    tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
    rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
    dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
    determinazione dei profili professionali degli operatori
    sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
    amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
    previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
    non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
    d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
    lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
    coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
    dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
    sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
    politiche della formazione professionale come strumento
    delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
    coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
    del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
    esteri non comunitari; raccordo con organismi
    internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
    individuali e plurime e risoluzione delle controversie
    collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
    sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
    posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
    lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
    esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
    ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
    sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
    lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
    delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.".
    - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
    sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
    amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
    "Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
    dotazioni organiche.
    (Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
    prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
    dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
    modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998).
    1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
    la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
    variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
    funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,
    previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
    consultazione delle organizzazioni sindacali
    rappresentative ai sensi dell'articolo 9.
    Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
    amministrazioni non possono determinare, in presenza di
    vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
    personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
    relativi alle singole posizioni economiche delle aree
    funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
    mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
    annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
    base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
    professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
    l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
    coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
    reclutamento del personale.
    2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
    ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
    4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
    del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
    dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
    del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
    ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
    del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
    riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
    complessiva riferita al personale effettivamente in
    servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
    3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
    organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
    triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
    riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
    funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
    previsti dal proprio ordinamento.
    4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
    determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
    amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
    del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
    legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
    ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
    economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
    dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
    personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
    variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
    sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
    1988, n. 400.
    4-bis. Il documento di programmazione triennale del
    fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
    comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
    che individuano i profili professionali necessari allo
    svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
    sono preposti.
    5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
    Ministero degli affari esteri, nonche' per le
    amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
    materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
    giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
    dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
    del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
    relativamente al personale appartenente alle Forze di
    polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
    al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
    stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
    la determinazione delle dotazioni organiche del personale
    degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
    istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
    dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
    relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
    universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
    all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
    agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
    le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
    ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
    ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
    personale di ricerca.
    6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
    adempimenti di cui al presente articolo non possono
    assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
    categorie protette.".
    - Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al
    Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
    del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
    pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
    delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
    dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), e'
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
    - Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
    150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
    di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
    di efficienza e trasparenza delle pubbliche
    amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
    ottobre 2009, n. 254, S.O.
    - Il testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
    n. 233 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
    materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
    pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
    amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
    ottobre 2009, n. 254, S.O.
    - Il testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
    convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
    248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
    sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
    spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
    di contrasto all'evasione fiscale), e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153.
    - Il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge
    27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
    del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2007)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
    27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
    "404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
    l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
    dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
    aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
    a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
    dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
    riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
    di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
    quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
    eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
    garantendo comunque nell'ambito delle procedure
    sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
    immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
    assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
    degli uffici dirigenziali;
    b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
    comuni anche mediante strumenti di innovazione
    amministrativa e tecnologica;
    c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
    prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
    costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
    presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
    risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
    dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
    valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
    Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
    finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
    riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
    innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
    realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
    logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
    e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
    proprieta' pubblica;
    d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
    ispettive e di controllo;
    e) alla riduzione degli organismi di analisi,
    consulenza e studio di elevata specializzazione;
    f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
    assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
    supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
    informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
    generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
    comunque il 15 per cento delle risorse umane
    complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
    mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
    riconversione del personale addetto alle predette funzioni
    che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
    all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
    predetto;
    g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
    Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
    consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
    mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
    particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
    uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
    citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
    articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
    svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
    tutte le rappresentanze medesime.
    405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
    completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
    diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
    406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
    comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
    regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
    regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
    407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
    Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
    Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
    finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
    cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
    ricezione, corredati:
    a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
    fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
    1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
    che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
    riduzioni di spesa previste nel triennio;
    b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
    di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
    n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
    indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
    azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
    408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
    404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
    assunzioni di cui alla normativa vigente, le
    amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
    consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
    riallocazione del personale in servizio, idonei ad
    assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
    supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
    al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
    entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
    Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
    amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
    e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
    possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
    di cui al presente comma si applica anche alle Forze
    armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco.
    409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
    Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
    amministrazione verificano semestralmente lo stato di
    attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
    e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
    tale verifica.
    410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
    nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
    regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
    anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
    qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
    411. I competenti organi di controllo delle
    amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
    attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
    sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
    416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
    alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
    verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
    lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
    svolgimento delle funzioni di supporto.
    412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
    il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
    amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
    e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
    l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
    416.
    413. Le direttive generali per l'attivita'
    amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
    Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
    processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
    risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
    comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
    414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
    nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
    piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
    della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
    risultato e della responsabilita' dirigenziale.
    415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
    404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
    risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
    la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
    le innovazioni nella pubblica amministrazione,
    dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
    anche come centro di monitoraggio delle attivita'
    conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
    relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
    avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
    nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
    strutture gia' esistenti presso le competenti
    amministrazioni.
    416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
    da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
    spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
    milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
    l'anno 2009.".
    - Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24
    dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
    bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2008)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
    dicembre 2007, n. 300, S.O., e' il seguente:
    "376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
    Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
    titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
    Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
    sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
    coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
    primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
    377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
    376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
    le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
    Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
    di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
    successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
    2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
    comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
    2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
    13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
    22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
    del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
    del 2006, e successive modificazioni.".
    - Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
    2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
    agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
    economico, la semplificazione, la competitivita', la
    stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
    tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
    2008, n. 147, S.O. , e' il seguente:
    "Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi.
    1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
    autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
    agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
    1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
    enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
    gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
    novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
    a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
    esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
    economicita', operando la riduzione degli uffici
    dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
    generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
    al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
    amministrazioni adottano misure volte:
    alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
    istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
    degli uffici;
    all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
    logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
    organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
    rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
    uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
    livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
    compiti.
    Le dotazioni organiche del personale con qualifica
    dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
    restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
    dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
    lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
    svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
    in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
    riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
    negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
    c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
    personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
    enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
    dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
    dei posti di organico di tale personale.
    2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
    1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
    appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
    funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
    personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
    in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
    3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
    amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
    periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
    alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
    esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
    prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
    delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
    lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
    comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
    computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
    emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi
    dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27
    dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
    esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
    decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
    caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
    predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
    provvedere alla copertura dei posti di funzione
    dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
    disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
    successive alla data di entrata in vigore della citata
    legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
    generali di compatibilita' nonche' degli assetti
    istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
    assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
    una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
    cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
    15 per cento di quella di livello non generale, con
    l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
    Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
    luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
    tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
    presente articolo.
    5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
    comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
    individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
    30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
    concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
    5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
    disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
    proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
    periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
    enti previdenziali situati sul territorio della provincia
    autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
    assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
    di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
    a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
    1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
    quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
    procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
    con qualsiasi contratto.
    6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
    articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
    Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
    restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
    articolo da conseguire da parte di ciascuna
    amministrazione.".
    - Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 30
    dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti
    da disposizioni legislative) e' il seguente:
    "Art. 2. Proroga di termini in materia di
    comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale.
    1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
    mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
    comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic
    Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31
    dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
    l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione
    italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere
    sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
    Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
    660.000.
    2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
    collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica
    italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5
    marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il
    Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
    assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
    bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
    prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
    apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
    S.p.A., nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
    convenzione a legislazione vigente.
    3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
    ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
    convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
    Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
    comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
    onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
    ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
    «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
    Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
    allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
    relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
    dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
    con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo
    Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del
    termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
    22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
    modificazioni, al fine di consentire al commissario ad
    acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche
    agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009,
    di garantire la continuita' amministrativa del servizio
    pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
    giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle
    competenze al soggetto costituito o individuato con
    provvedimento delle regioni interessate, assicurando
    adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
    dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il
    Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della
    gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita'
    svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
    gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
    dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
    4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
    piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
    terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
    a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
    di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
    professionali, iscritti nella relativa gestione
    previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
    fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
    mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
    imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
    all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli
    onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla
    meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se,
    prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli
    atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di
    coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
    disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del
    decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche'
    all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
    99, e successive modificazioni. All'onere derivante
    dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di
    euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
    residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della
    meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12
    della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono
    versate all'entrata del bilancio dello Stato.
    5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno
    2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
    dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
    6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3,
    comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
    2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
    7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al
    comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede
    mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
    spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
    1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
    modificazioni.
    7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
    2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
    agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
    apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi inclusa la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;
    b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
    seguente: «In considerazione delle esigenze generali di
    compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
    conseguimento delle economie, corrispondenti a una
    riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento
    della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15
    per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
    di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
    Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
    n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque
    conto dei criteri e dei principi di cui al presente
    articolo».
    7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio
    derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis,
    quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante
    soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
    di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
    2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
    25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
    dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
    2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
    8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
    le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
    successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
    assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
    provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
    41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
    2009, n. 14:
    a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
    riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
    generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
    non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
    seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
    personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
    enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
    inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
    al numero dei posti di organico di tale personale
    risultante a seguito dell'applicazione del predetto
    articolo 74.
    8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si
    provvede con le modalita' indicate al citato articolo 74,
    comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
    8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
    adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
    giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
    predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
    qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
    essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
    ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
    al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
    individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
    mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
    dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
    n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
    8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
    commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
    subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
    17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
    n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
    personale amministrativo operante presso gli Uffici
    giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
    Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
    polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
    farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
    nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
    armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
    del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
    decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
    escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
    all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
    2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
    reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
    formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
    amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
    2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
    via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
    assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
    8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
    8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
    materia di limitazione delle assunzioni.
    8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e
    terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
    del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
    del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di
    bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo
    17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
    definitivamente.
    8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo
    periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
    2009, n. 14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
    dalle seguenti: «31 maggio 2010».
    8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo
    2009 alla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
    le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
    dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le
    scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al
    30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate
    rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
    8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12
    giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
    pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
    di diritto pubblico».".
    - Il testo dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 16
    maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 14 luglio 2008 n. 121 (Disposizioni urgenti per
    l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
    dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
    2007, n. 244), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
    maggio 2008, n. 114, e' il seguente:
    "Art. 1 . Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
    300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    «1. I Ministeri sono i seguenti:
    1) Ministero degli affari esteri;
    2) Ministero dell'interno;
    3) Ministero della giustizia;
    4) Ministero della difesa;
    5) Ministero dell'economia e delle finanze;
    6) Ministero dello sviluppo economico;
    7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali;
    8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
    territorio e del mare;
    9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    10) Ministero del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali;
    11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
    ricerca;
    12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
    - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 13
    novembre 2009, n.172 (Istituzione del Ministero della
    salute e incremento del numero complessivo dei
    Sottosegretari di Stato), pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, e' il seguente:
    "2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1:
    1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
    «10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
    2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
    «13) Ministero della salute»;
    b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e
    verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti:
    «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
    c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le
    parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono
    inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili
    attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del
    Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
    rientro regionali»;
    d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di
    coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono
    inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero
    dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
    carattere finanziario,»;
    e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le
    seguenti modifiche:
    1) alla lettera a), le parole: «programmazione
    sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
    monitoraggio delle attivita' regionali» sono sostituite
    dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di
    rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio
    delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto
    con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
    profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento
    del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
    rientro regionali»;
    2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei
    servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato
    giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale»
    sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi
    sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico
    del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto
    con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
    profili di carattere finanziario»;
    3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
    sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
    delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
    annualmente al Parlamento».".
    - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
    luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
    stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
    , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n.
    125, S.O., e' il seguente:
    "Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed
    organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
    enti.
    1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
    integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
    connesse alla materia della tutela della salute e della
    sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
    coordinamento stabile delle attivita' previste
    dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
    2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
    duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
    soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
    sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
    succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
    2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
    funzioni in materia di previdenza e assistenza,
    ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
    attivita', l'IPOST e' soppresso.
    3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
    sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
    attivi e passivi.
    3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
    della legge di conversione del presente decreto, al fine di
    assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
    di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
    magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
    del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
    ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
    modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
    attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
    attivi e passivi.
    4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
    del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
    per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
    per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
    Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
    di conversione del presente decreto, sono trasferite le
    risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
    soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
    chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
    vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
    data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto.
    5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
    incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
    ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
    attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
    applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
    decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
    transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
    trattamento giuridico ed economico previsto dalla
    contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
    VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
    riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
    in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
    essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
    professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
    scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
    lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
    relativi rapporti.
    6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
    dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
    istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
    sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
    per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
    Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
    Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
    incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
    i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
    del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
    posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
    cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
    dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
    medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
    riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
    dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
    dirigenziale generale.
    7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
    n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «Sono organi degli Enti:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
    c) il collegio dei sindaci;
    d) il direttore generale.»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «Il presidente ha la rappresentanza legale
    dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
    indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
    alta professionalita', di capacita' manageriale e di
    qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
    al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
    legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
    all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
    deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
    proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
    predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
    del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
    intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
    mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
    Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
    con provvedimento motivato.»;
    c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
    seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
    scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
    cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
    vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
    titolare.»;
    d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
    consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
    sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
    ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
    «Il consiglio e' composto» a quella «componente del
    consiglio di vigilanza.»;
    e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
    consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
    puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
    sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
    consiglio di indirizzo e vigilanza»;
    f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
    consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
    g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello
    di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con
    esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
    h) e' aggiunto il seguente comma 11:
    «Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
    delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
    onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
    lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze.».
    8. Le competenze attribuite al consiglio di
    amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto
    del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
    nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
    giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della
    Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
    norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
    assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
    legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
    Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
    determinazioni.
    9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
    indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del
    decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
    rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
    trenta per cento.
    10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
    amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
    all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
    successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
    dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
    della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
    ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
    11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
    gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
    amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
    all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
    1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
    seduta.
    12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
    istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo
    3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
    nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
    organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun
    emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
    13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed
    il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
    del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
    adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
    normativo dal presente articolo, in applicazione
    dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo
    n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano,
    in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
    articolo.
    14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
    anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
    nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
    dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
    15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
    all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative
    funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i
    rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita'
    di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
    sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione
    dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con
    decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate
    le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare
    presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e'
    incrementata di un numero pari alle unita' di personale di
    ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli
    affari sociali alla data di entrata in vigore del presente
    decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
    attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in
    essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31
    ottobre 2010.
    16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
    previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
    ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
    del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e'
    soppresso e le relative funzioni sono trasferite
    all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
    passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito
    presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
    assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
    scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
    passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
    approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
    l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
    un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
    in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in
    vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
    la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
    sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
    conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
    funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non
    regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
    finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
    risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
    alla data di entrata in vigore della legge di conversione
    del presente decreto. Il Commissario straordinario e il
    Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica
    alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
    continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
    prevista dai relativi decreti di nomina.
    17. Le economie derivanti dai processi di
    razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
    vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
    decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
    della funzione pubblica con il Dipartimento della
    Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
    degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
    18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
    funzioni di analisi e studio in materia di politica
    economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae)
    e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
    Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
    funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'
    decreti di natura non regolamentare del Ministro
    dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
    per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli
    stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
    esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
    risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
    il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
    limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
    l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
    inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
    tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
    cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
    presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
    le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
    mantengono il trattamento economico fondamentale e
    accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
    corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
    tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
    previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
    la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
    successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
    conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
    amministrazioni di destinazione subentrano nella
    titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
    presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
    carico della finanza pubblica.
    19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
    dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006,
    n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei
    Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le
    risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono
    trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
    medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
    date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e
    sono individuate le risorse umane, strumentali e
    finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche',
    limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
    gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
    indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza
    sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I
    dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
    fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
    continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
    nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
    rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito
    per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
    i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
    conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
    amministrazioni di destinazione subentrano nella
    titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
    presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
    carico della finanza pubblica.
    20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
    compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
    amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
    a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
    predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
    enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
    allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
    tabella di corrispondenza approvata con decreto del
    Ministro interessato di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
    amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
    dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
    mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
    I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
    fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
    continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
    Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
    previsto per il personale dell'amministrazione di
    destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
    personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
    economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
    delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
    stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
    previsti, alla data di entrata in vigore del presente
    provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
    predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
    previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
    alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
    attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
    degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
    enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
    trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
    utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
    destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
    capo agli enti soppressi con le articolazioni
    amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
    definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
    garantire la continuita' delle attivita' di interesse
    pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
    comma fino al perfezionamento del processo di
    riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
    predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
    e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
    risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
    nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
    munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
    conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con
    decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto, sono individuati
    tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
    delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
    strumentali e finanziarie.
    21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
    architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
    legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
    funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
    strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
    nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura
    non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
    delle finanze, con il Ministro dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
    decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
    funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
    sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
    ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
    approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
    di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
    ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
    rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
    trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
    e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
    corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
    tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
    previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
    ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad
    personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
    economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
    rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
    subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
    Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
    decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
    modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
    sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli
    organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
    e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
    economico».
    23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
    comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
    27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti
    salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
    della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
    giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il
    Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto
    di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
    amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal
    Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
    Ministero dello sviluppo economico.
    24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
    degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
    relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
    fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
    rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
    razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
    quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
    i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
    25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
    nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
    sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
    capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
    autonomia, che subentrano nelle competenze delle
    Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
    stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
    le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
    titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
    ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
    strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
    territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
    di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
    mediche di cui al presente comma.
    26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
    Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
    c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
    inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
    fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
    e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
    coesione.
    27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
    il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
    delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
    coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
    ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
    delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
    funzionalmente dalle predette autorita'.
    28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
    comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
    Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
    economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
    restano nello stato di previsione del Ministero dello
    sviluppo economico.
    29. Restano ferme le funzioni di controllo e
    monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
    30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
    2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
    febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
    le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
    nel conto economico consolidato della pubblica
    amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
    di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
    31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
    il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma
    8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge
    11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo
    sviluppo economico.
    31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
    Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo
    6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
    Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
    Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2
    milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
    mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
    derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
    31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
    dei segretari comunali e provinciali, istituita
    dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
    Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
    predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
    ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
    trasferite al Ministero medesimo.
    31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
    funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
    strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
    dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
    inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
    di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
    medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
    trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
    ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
    continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
    31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
    attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
    all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
    riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
    Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
    uffici a tal fine utilizzati.
    31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
    provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
    102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
    soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
    corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
    amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
    destinati alla copertura degli oneri derivanti
    dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
    riduzione sono definiti con decreto del Ministro
    dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
    delle finanze e per la pubblica amministrazione e
    l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
    autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
    data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto.
    31-septies. Al testo unico di cui al decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
    articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
    di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
    Ministero dell'interno.
    31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
    funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
    precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'
    articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
    2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
    febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
    oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
    cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del
    personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
    articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 6 agosto 2008, n. 133.".
    - Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
    124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
    di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
    della L. 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
    - Il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge
    di contabilita' e finanza pubblica),e' pubblicata nella
    Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
    - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 30
    dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
    dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33
    della legge 18 giugno 2009, n. 69) , pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, S.O., e' il
    seguente:
    "Art. 17. Modifiche alla rubrica del capo II e
    all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
    82.
    1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'
    sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
    2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
    n. 82, e' sostituito dal seguente:
    «Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per
    riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
    civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di
    firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
    ufficiale a cio' autorizzato.
    2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
    mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
    autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
    avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
    ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
    dal titolare, previo accertamento della sua identita'
    personale, della validita' dell'eventuale certificato
    elettronico utilizzato e del fatto che il documento
    sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
    giuridico.
    3. L'apposizione della firma digitale da parte del
    pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,
    comma 2.
    4. Se al documento informatico autenticato deve essere
    allegato altro documento formato in originale su altro tipo
    di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
    informatica autenticata dell'originale, secondo le
    disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».".
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
    2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
    del lavoro, della salute e delle politiche sociali),
    abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
    - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
    29 luglio 2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n.
    223.
    - Il testo del Presidente del Consiglio dei Ministri
    del 5 ottobre 2005 (Rideterminazione delle dotazioni
    organiche del personale appartenente alle qualifiche
    dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni
    economiche del Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
    2005, n. 285.
    - Il testo decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri del 13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione
    delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404
    a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
    2007), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
    2007, n. 152.
    Note all'art. 1:
    - Per il testo degli articoli 45 e 46, del citato
    decreto legislativo, n. 300 del 1999, si veda nelle note
    alle premesse.
    - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
    (Modifiche al titolo V della parte seconda della
    Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
    ottobre 2001, n. 248.


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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011 , n. 144

    Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0186)

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
    400;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
    riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
    valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
    svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
    della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
    modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a
    norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
    particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro
    alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
    l'articolo 6, comma 4-bis;
    Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in
    materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
    alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
    nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al
    Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei
    conti;
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
    l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
    ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
    efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
    Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
    disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
    disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
    contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
    interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a
    416;
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
    l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti
    organizzativi;
    Visto l'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
    n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
    n. 25;
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
    urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
    dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
    244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
    121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali;
    Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del
    Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
    Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2,
    recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali;
    Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare
    l'articolo 7, commi 6 e 15;
    Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i posti
    corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in
    posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali
    soppressi, tra i quali l'Ipsema, per effetto dei commi precedenti del
    medesimo articolo 7, sono trasformati in posti di livello
    dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
    del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo
    permanente;
    Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
    razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
    sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
    2003, n. 30;
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
    contabilita' e finanza pubblica;
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
    modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
    Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della
    legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle
    risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della
    solidarieta' sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
    31 maggio 2007;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
    176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro,
    della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del
    Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il
    regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche
    del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
    funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e
    delle politiche sociali;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle
    disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture
    trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16
    maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
    luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
    gennaio 2009;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
    legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
    Sentite le organizzazioni sindacali;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
    Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
    dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26
    agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso
    dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25
    novembre 2010;
    Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
    deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 3 marzo 2011;
    Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il
    federalismo;

    EMANA

    il seguente regolamento:

    Art. 1

    Funzioni e attribuzioni

    1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito
    denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45
    e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
    300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze
    affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
    3.


    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
    di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
    qui trascritti.
    Note alle premesse:
    L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
    leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
    regolamenti.
    - Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
    23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri), e' il seguente:
    "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
    dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
    sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
    d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
    il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
    modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
    criteri che seguono:
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
    i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
    tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
    dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
    e l'amministrazione;
    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
    generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
    tra strutture con funzioni finali e con funzioni
    strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
    secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
    funzionali;
    c) previsione di strumenti di verifica periodica
    dell'organizzazione e dei risultati;
    d) indicazione e revisione periodica della consistenza
    delle piante organiche;
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non
    regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
    dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
    generali.".
    - Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
    286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
    monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
    risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
    pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
    n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
    1999, n. 193.
    - Il testo degli articoli 45 e 46 del decreto
    legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
    dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
    della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
    "Art. 45. Istituzione del ministero e attribuzioni.
    1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali.
    2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
    spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
    particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
    condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
    famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
    dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
    del sistema previdenziale.
    3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
    risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
    previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
    per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
    Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
    immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
    presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
    ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
    1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
    marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
    legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
    esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
    servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
    seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
    Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
    spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
    sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
    formazione e istruzione professionale.
    4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
    inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
    strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
    sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in
    materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
    dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
    di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
    previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
    autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
    in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
    lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
    ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
    previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
    di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
    commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
    ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
    sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
    sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
    iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
    prevenzione e studio sulle emergenze sociali.".
    "Art. 46. Aree funzionali.
    1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di
    spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
    a)
    b)
    c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
    obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
    programmazione della rete degli interventi di integrazione
    sociale; standard organizzativi delle strutture
    interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
    criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
    per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
    favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
    tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
    rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
    dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
    determinazione dei profili professionali degli operatori
    sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
    amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
    previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
    non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
    d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
    lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
    coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
    dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
    sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
    politiche della formazione professionale come strumento
    delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
    coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
    del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
    esteri non comunitari; raccordo con organismi
    internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
    individuali e plurime e risoluzione delle controversie
    collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
    sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
    posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
    lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
    esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
    ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
    sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
    lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
    delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.".
    - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
    sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
    amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
    "Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
    dotazioni organiche.
    (Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
    prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
    dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
    modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998).
    1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
    la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
    variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
    funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,
    previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
    consultazione delle organizzazioni sindacali
    rappresentative ai sensi dell'articolo 9.
    Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
    amministrazioni non possono determinare, in presenza di
    vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
    personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
    relativi alle singole posizioni economiche delle aree
    funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
    mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
    annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
    base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
    professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
    l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
    coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
    reclutamento del personale.
    2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
    ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
    4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
    del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
    dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
    del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
    ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
    del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
    riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
    complessiva riferita al personale effettivamente in
    servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
    3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
    organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
    triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
    riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
    funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
    previsti dal proprio ordinamento.
    4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
    determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
    amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
    del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
    legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
    ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
    economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
    dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
    personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
    variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
    sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
    1988, n. 400.
    4-bis. Il documento di programmazione triennale del
    fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
    comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
    che individuano i profili professionali necessari allo
    svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
    sono preposti.
    5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
    Ministero degli affari esteri, nonche' per le
    amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
    materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
    giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
    dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
    del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
    relativamente al personale appartenente alle Forze di
    polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
    al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
    stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
    la determinazione delle dotazioni organiche del personale
    degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
    istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
    dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
    relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
    universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
    all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
    agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
    le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
    ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
    ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
    personale di ricerca.
    6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
    adempimenti di cui al presente articolo non possono
    assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
    categorie protette.".
    - Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al
    Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
    del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
    pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
    delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
    dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), e'
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
    - Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
    150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
    di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
    di efficienza e trasparenza delle pubbliche
    amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
    ottobre 2009, n. 254, S.O.
    - Il testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
    n. 233 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
    materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
    pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
    amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
    ottobre 2009, n. 254, S.O.
    - Il testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
    convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
    248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
    sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
    spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
    di contrasto all'evasione fiscale), e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153.
    - Il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge
    27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
    del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2007)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
    27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
    "404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
    l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
    dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
    aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
    a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
    dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
    riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
    di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
    quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
    eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
    garantendo comunque nell'ambito delle procedure
    sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
    immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
    assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
    degli uffici dirigenziali;
    b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
    comuni anche mediante strumenti di innovazione
    amministrativa e tecnologica;
    c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
    prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
    costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
    presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
    risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
    dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
    valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
    Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
    finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
    riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
    innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
    realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
    logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
    e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
    proprieta' pubblica;
    d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
    ispettive e di controllo;
    e) alla riduzione degli organismi di analisi,
    consulenza e studio di elevata specializzazione;
    f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
    assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
    supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
    informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
    generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
    comunque il 15 per cento delle risorse umane
    complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
    mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
    riconversione del personale addetto alle predette funzioni
    che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
    all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
    predetto;
    g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
    Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
    consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
    mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
    particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
    uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
    citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
    articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
    svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
    tutte le rappresentanze medesime.
    405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
    completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
    diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
    406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
    comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
    regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
    regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
    407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
    Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
    Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
    finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
    cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
    ricezione, corredati:
    a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
    fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
    1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
    che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
    riduzioni di spesa previste nel triennio;
    b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
    di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
    n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
    indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
    azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
    408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
    404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
    assunzioni di cui alla normativa vigente, le
    amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
    consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
    riallocazione del personale in servizio, idonei ad
    assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
    supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
    al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
    entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
    Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
    amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
    e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
    possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
    di cui al presente comma si applica anche alle Forze
    armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco.
    409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
    Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
    amministrazione verificano semestralmente lo stato di
    attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
    e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
    tale verifica.
    410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
    nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
    regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
    anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
    qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
    411. I competenti organi di controllo delle
    amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
    attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
    sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
    416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
    alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
    verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
    lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
    svolgimento delle funzioni di supporto.
    412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
    il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
    amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
    e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
    l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
    416.
    413. Le direttive generali per l'attivita'
    amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
    Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
    processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
    risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
    comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
    414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
    nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
    piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
    della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
    risultato e della responsabilita' dirigenziale.
    415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
    404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
    risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
    la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
    le innovazioni nella pubblica amministrazione,
    dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
    anche come centro di monitoraggio delle attivita'
    conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
    relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
    avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
    nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
    strutture gia' esistenti presso le competenti
    amministrazioni.
    416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
    da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
    spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
    milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
    l'anno 2009.".
    - Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24
    dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
    bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2008)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
    dicembre 2007, n. 300, S.O., e' il seguente:
    "376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
    Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
    titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
    Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
    sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
    coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
    primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
    377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
    376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
    le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
    Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
    di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
    successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
    2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
    comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
    2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
    13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
    22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
    del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
    del 2006, e successive modificazioni.".
    - Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
    2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
    agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
    economico, la semplificazione, la competitivita', la
    stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
    tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
    2008, n. 147, S.O. , e' il seguente:
    "Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi.
    1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
    autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
    agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
    1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
    enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
    gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
    novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
    a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
    esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
    economicita', operando la riduzione degli uffici
    dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
    generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
    al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
    amministrazioni adottano misure volte:
    alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
    istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
    degli uffici;
    all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
    logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
    organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
    rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
    uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
    livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
    compiti.
    Le dotazioni organiche del personale con qualifica
    dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
    restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
    dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
    lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
    svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
    in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
    riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
    negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
    c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
    personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
    enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
    dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
    dei posti di organico di tale personale.
    2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
    1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
    appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
    funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
    personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
    in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
    3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
    amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
    periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
    alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
    esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
    prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
    delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
    lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
    comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
    computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
    emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi
    dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27
    dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
    esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
    decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
    caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
    predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
    provvedere alla copertura dei posti di funzione
    dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
    disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
    successive alla data di entrata in vigore della citata
    legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
    generali di compatibilita' nonche' degli assetti
    istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
    assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
    una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
    cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
    15 per cento di quella di livello non generale, con
    l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
    Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
    luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
    tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
    presente articolo.
    5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
    comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
    individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
    30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
    concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
    5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
    disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
    proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
    periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
    enti previdenziali situati sul territorio della provincia
    autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
    assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
    di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
    a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
    1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
    quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
    procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
    con qualsiasi contratto.
    6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
    articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
    Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
    restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
    articolo da conseguire da parte di ciascuna
    amministrazione.".
    - Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 30
    dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti
    da disposizioni legislative) e' il seguente:
    "Art. 2. Proroga di termini in materia di
    comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale.
    1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
    mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
    comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic
    Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31
    dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
    l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione
    italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere
    sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
    Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
    660.000.
    2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
    collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica
    italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5
    marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il
    Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
    assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
    bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
    prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
    apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
    S.p.A., nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
    convenzione a legislazione vigente.
    3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
    ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
    convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
    Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
    comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
    onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
    ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
    «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
    Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
    allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
    relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
    dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
    con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo
    Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del
    termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
    22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
    modificazioni, al fine di consentire al commissario ad
    acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche
    agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009,
    di garantire la continuita' amministrativa del servizio
    pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
    giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle
    competenze al soggetto costituito o individuato con
    provvedimento delle regioni interessate, assicurando
    adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
    dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il
    Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della
    gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita'
    svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
    gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
    dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
    4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
    piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
    terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
    a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
    di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
    professionali, iscritti nella relativa gestione
    previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
    fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
    mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
    imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
    all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli
    onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla
    meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se,
    prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli
    atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di
    coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
    disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del
    decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche'
    all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
    99, e successive modificazioni. All'onere derivante
    dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di
    euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
    residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della
    meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12
    della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono
    versate all'entrata del bilancio dello Stato.
    5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno
    2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
    dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
    6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3,
    comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
    2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
    7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al
    comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede
    mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
    spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
    1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
    modificazioni.
    7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
    2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
    agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
    apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi inclusa la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;
    b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
    seguente: «In considerazione delle esigenze generali di
    compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
    conseguimento delle economie, corrispondenti a una
    riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento
    della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15
    per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
    di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
    Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
    n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque
    conto dei criteri e dei principi di cui al presente
    articolo».
    7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio
    derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis,
    quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante
    soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
    di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
    2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
    25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
    dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
    2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
    8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
    le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
    successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
    assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
    provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
    41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
    2009, n. 14:
    a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
    riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
    generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
    non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
    seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
    personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
    enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
    inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
    al numero dei posti di organico di tale personale
    risultante a seguito dell'applicazione del predetto
    articolo 74.
    8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si
    provvede con le modalita' indicate al citato articolo 74,
    comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
    8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
    adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
    giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
    predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
    qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
    essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
    ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
    al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
    individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
    mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
    dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
    n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
    8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
    commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
    subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
    17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
    n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
    personale amministrativo operante presso gli Uffici
    giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
    Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
    polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
    farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
    nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
    armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
    del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
    decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
    escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
    all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
    2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
    reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
    formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
    amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
    2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
    via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
    assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
    8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
    8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
    materia di limitazione delle assunzioni.
    8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e
    terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
    del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
    del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di
    bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo
    17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
    definitivamente.
    8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo
    periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
    2009, n. 14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
    dalle seguenti: «31 maggio 2010».
    8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo
    2009 alla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
    le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
    dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le
    scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al
    30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate
    rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
    8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12
    giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
    pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
    di diritto pubblico».".
    - Il testo dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 16
    maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 14 luglio 2008 n. 121 (Disposizioni urgenti per
    l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
    dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
    2007, n. 244), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
    maggio 2008, n. 114, e' il seguente:
    "Art. 1 . Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
    300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    «1. I Ministeri sono i seguenti:
    1) Ministero degli affari esteri;
    2) Ministero dell'interno;
    3) Ministero della giustizia;
    4) Ministero della difesa;
    5) Ministero dell'economia e delle finanze;
    6) Ministero dello sviluppo economico;
    7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali;
    8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
    territorio e del mare;
    9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    10) Ministero del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali;
    11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
    ricerca;
    12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
    - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 13
    novembre 2009, n.172 (Istituzione del Ministero della
    salute e incremento del numero complessivo dei
    Sottosegretari di Stato), pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, e' il seguente:
    "2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1:
    1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
    «10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
    2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
    «13) Ministero della salute»;
    b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e
    verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti:
    «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
    c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le
    parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono
    inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili
    attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del
    Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
    rientro regionali»;
    d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di
    coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono
    inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero
    dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
    carattere finanziario,»;
    e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le
    seguenti modifiche:
    1) alla lettera a), le parole: «programmazione
    sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
    monitoraggio delle attivita' regionali» sono sostituite
    dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di
    rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio
    delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto
    con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
    profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento
    del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
    rientro regionali»;
    2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei
    servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato
    giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale»
    sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi
    sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico
    del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto
    con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
    profili di carattere finanziario»;
    3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
    sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
    delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
    annualmente al Parlamento».".
    - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
    luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
    stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
    , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n.
    125, S.O., e' il seguente:
    "Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed
    organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
    enti.
    1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
    integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
    connesse alla materia della tutela della salute e della
    sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
    coordinamento stabile delle attivita' previste
    dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
    2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
    duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
    soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
    sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
    succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
    2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
    funzioni in materia di previdenza e assistenza,
    ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
    attivita', l'IPOST e' soppresso.
    3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
    sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
    attivi e passivi.
    3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
    della legge di conversione del presente decreto, al fine di
    assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
    di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
    magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
    del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
    ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
    modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
    attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
    attivi e passivi.
    4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
    del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
    per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
    per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
    Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
    di conversione del presente decreto, sono trasferite le
    risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
    soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
    chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
    vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
    data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto.
    5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
    incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
    ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
    attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
    applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
    decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
    transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
    trattamento giuridico ed economico previsto dalla
    contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
    VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
    riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
    in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
    essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
    professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
    scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
    lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
    relativi rapporti.
    6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
    dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
    istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
    sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
    per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
    Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
    Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
    incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
    i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
    del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
    posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
    cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
    dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
    medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
    riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
    dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
    dirigenziale generale.
    7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
    n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «Sono organi degli Enti:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
    c) il collegio dei sindaci;
    d) il direttore generale.»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «Il presidente ha la rappresentanza legale
    dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
    indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
    alta professionalita', di capacita' manageriale e di
    qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
    al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
    legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
    all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
    deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
    proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
    predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
    del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
    intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
    mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
    Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
    con provvedimento motivato.»;
    c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
    seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
    scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
    cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
    vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
    titolare.»;
    d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
    consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
    sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
    ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
    «Il consiglio e' composto» a quella «componente del
    consiglio di vigilanza.»;
    e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
    consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
    puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
    sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
    consiglio di indirizzo e vigilanza»;
    f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
    consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
    g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello
    di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con
    esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
    h) e' aggiunto il seguente comma 11:
    «Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
    delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
    onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
    lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze.».
    8. Le competenze attribuite al consiglio di
    amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto
    del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
    nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
    giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della
    Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
    norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
    assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
    legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
    Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
    determinazioni.
    9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
    indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del
    decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
    rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
    trenta per cento.
    10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
    amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
    all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
    successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
    dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
    della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
    ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
    11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
    gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
    amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
    all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
    1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
    seduta.
    12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
    istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo
    3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
    nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
    organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun
    emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
    13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed
    il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
    del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
    adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
    normativo dal presente articolo, in applicazione
    dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo
    n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano,
    in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
    articolo.
    14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
    anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
    nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
    dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
    15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
    all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative
    funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i
    rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita'
    di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
    sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione
    dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con
    decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate
    le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare
    presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e'
    incrementata di un numero pari alle unita' di personale di
    ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli
    affari sociali alla data di entrata in vigore del presente
    decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
    attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in
    essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31
    ottobre 2010.
    16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
    previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
    ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
    del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e'
    soppresso e le relative funzioni sono trasferite
    all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
    passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito
    presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
    assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
    scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
    passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
    approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
    l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
    un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
    in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in
    vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
    la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
    sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
    conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
    funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non
    regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
    finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
    risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
    alla data di entrata in vigore della legge di conversione
    del presente decreto. Il Commissario straordinario e il
    Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica
    alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
    continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
    prevista dai relativi decreti di nomina.
    17. Le economie derivanti dai processi di
    razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
    vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
    decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
    della funzione pubblica con il Dipartimento della
    Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
    degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
    18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
    funzioni di analisi e studio in materia di politica
    economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae)
    e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
    Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
    funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'
    decreti di natura non regolamentare del Ministro
    dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
    per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli
    stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
    esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
    risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
    il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
    limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
    l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
    inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
    tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
    cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
    presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
    le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
    mantengono il trattamento economico fondamentale e
    accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
    corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
    tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
    previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
    la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
    successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
    conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
    amministrazioni di destinazione subentrano nella
    titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
    presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
    carico della finanza pubblica.
    19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
    dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006,
    n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei
    Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le
    risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono
    trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
    medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
    date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e
    sono individuate le risorse umane, strumentali e
    finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche',
    limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
    gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
    indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza
    sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I
    dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
    fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
    continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
    nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
    rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito
    per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
    i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
    conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
    amministrazioni di destinazione subentrano nella
    titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
    presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
    carico della finanza pubblica.
    20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
    compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
    amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
    a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
    predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
    enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
    allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
    tabella di corrispondenza approvata con decreto del
    Ministro interessato di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
    amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
    dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
    mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
    I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
    fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
    continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
    Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
    previsto per il personale dell'amministrazione di
    destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
    personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
    economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
    delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
    stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
    previsti, alla data di entrata in vigore del presente
    provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
    predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
    previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
    alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
    attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
    degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
    enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
    trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
    utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
    destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
    capo agli enti soppressi con le articolazioni
    amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
    definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
    garantire la continuita' delle attivita' di interesse
    pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
    comma fino al perfezionamento del processo di
    riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
    predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
    e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
    risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
    nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
    munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
    conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con
    decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto, sono individuati
    tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
    delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
    strumentali e finanziarie.
    21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
    architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
    legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
    funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
    strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
    nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura
    non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
    delle finanze, con il Ministro dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
    decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
    funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
    sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
    ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
    approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
    di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
    ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
    rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
    trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
    e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
    corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
    tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
    previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
    ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad
    personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
    economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
    rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
    subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
    Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
    decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
    modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
    sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli
    organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
    e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
    economico».
    23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
    comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
    27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti
    salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
    della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
    giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il
    Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto
    di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
    amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal
    Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
    Ministero dello sviluppo economico.
    24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
    degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
    relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
    fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
    rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
    razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
    quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
    i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
    25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
    nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
    sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
    capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
    autonomia, che subentrano nelle competenze delle
    Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
    stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
    le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
    titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
    ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
    strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
    territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
    di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
    mediche di cui al presente comma.
    26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
    Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
    c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
    inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
    fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
    e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
    coesione.
    27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
    il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
    delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
    coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
    ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
    delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
    funzionalmente dalle predette autorita'.
    28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
    comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
    Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
    economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
    restano nello stato di previsione del Ministero dello
    sviluppo economico.
    29. Restano ferme le funzioni di controllo e
    monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
    30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
    2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
    febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
    le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
    nel conto economico consolidato della pubblica
    amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
    di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
    31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
    il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma
    8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge
    11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo
    sviluppo economico.
    31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
    Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo
    6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
    Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
    Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2
    milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
    mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
    derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
    31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
    dei segretari comunali e provinciali, istituita
    dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
    Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
    predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
    ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
    trasferite al Ministero medesimo.
    31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
    funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
    strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
    dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
    inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
    di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
    medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
    trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
    ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
    continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
    31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
    attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
    all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
    riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
    Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
    uffici a tal fine utilizzati.
    31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
    provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
    102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
    soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
    corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
    amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
    destinati alla copertura degli oneri derivanti
    dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
    riduzione sono definiti con decreto del Ministro
    dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
    delle finanze e per la pubblica amministrazione e
    l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
    autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
    data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto.
    31-septies. Al testo unico di cui al decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
    articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
    di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
    Ministero dell'interno.
    31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
    funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
    precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'
    articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
    2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
    febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
    oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
    cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del
    personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
    articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 6 agosto 2008, n. 133.".
    - Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
    124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
    di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
    della L. 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
    - Il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge
    di contabilita' e finanza pubblica),e' pubblicata nella
    Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
    - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 30
    dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
    dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33
    della legge 18 giugno 2009, n. 69) , pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, S.O., e' il
    seguente:
    "Art. 17. Modifiche alla rubrica del capo II e
    all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
    82.
    1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'
    sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
    2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
    n. 82, e' sostituito dal seguente:
    «Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per
    riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
    civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di
    firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
    ufficiale a cio' autorizzato.
    2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
    mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
    autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
    avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
    ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
    dal titolare, previo accertamento della sua identita'
    personale, della validita' dell'eventuale certificato
    elettronico utilizzato e del fatto che il documento
    sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
    giuridico.
    3. L'apposizione della firma digitale da parte del
    pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,
    comma 2.
    4. Se al documento informatico autenticato deve essere
    allegato altro documento formato in originale su altro tipo
    di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
    informatica autenticata dell'originale, secondo le
    disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».".
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
    2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
    del lavoro, della salute e delle politiche sociali),
    abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
    - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
    29 luglio 2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n.
    223.
    - Il testo del Presidente del Consiglio dei Ministri
    del 5 ottobre 2005 (Rideterminazione delle dotazioni
    organiche del personale appartenente alle qualifiche
    dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni
    economiche del Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
    2005, n. 285.
    - Il testo decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri del 13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione
    delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404
    a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
    2007), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
    2007, n. 152.
    Note all'art. 1:
    - Per il testo degli articoli 45 e 46, del citato
    decreto legislativo, n. 300 del 1999, si veda nelle note
    alle premesse.
    - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
    (Modifiche al titolo V della parte seconda della
    Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
    ottobre 2001, n. 248.


    CONTINUA...


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    ma cos'č?
     
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