riassetto uffici

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    Arriva il riassetto degli uffici giudiziari

    C`è una delega per ridurne il numero




    Ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ridefinire lassetto territoriale degli uffici giudiziari e degli uffici requirenti non distrettuali, procedere alla soppressione o alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale: sono alcuni obiettivi della «delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» presentata come emendamento alla manovra dal governo. E il primo, e finora l`unico, presentato dall`esecutivo in Commissione Bilancio del Senato (gli altri sono attesi per oggi). Porta la firma del ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma. La riorganizzazione dovrebbe essere attuata «entro dodici mesi» dall`entrata in vigore della manovra.

    La redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari deve avvenire, si legge nell`emendamento, «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell`estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dellindice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d`impatto della criminalità organizzata». Nonché della «necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane». In questo contesto il Governo intende «ridurre gli uffici giudiziari di primo grado», ferma però la «necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari dei Comuni» attualmente capoluogo di provincia; si tratta poi di «provvedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale». Una riorganizzazione all`esito della quale ciascun distretto di corte d'appello dovrà comprendere «non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica».

    Un capitolo a parte riguarda la riduzione degli uffici dei giudici di pace non circondariali. La novità è che entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di quelli «da sopprimere o accorpare», «gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento» anche «tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento».
     
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  2. oracoloo
     
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    CITAZIONE (manderino @ 1/9/2011, 21:05) 

    Arriva il riassetto degli uffici giudiziari

    C`è una delega per ridurne il numero




    Ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ridefinire lassetto territoriale degli uffici giudiziari e degli uffici requirenti non distrettuali, procedere alla soppressione o alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale: sono alcuni obiettivi della «delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» presentata come emendamento alla manovra dal governo. E il primo, e finora l`unico, presentato dall`esecutivo in Commissione Bilancio del Senato (gli altri sono attesi per oggi). Porta la firma del ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma. La riorganizzazione dovrebbe essere attuata «entro dodici mesi» dall`entrata in vigore della manovra.

    La redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari deve avvenire, si legge nell`emendamento, «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell`estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dellindice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d`impatto della criminalità organizzata». Nonché della «necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane». In questo contesto il Governo intende «ridurre gli uffici giudiziari di primo grado», ferma però la «necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari dei Comuni» attualmente capoluogo di provincia; si tratta poi di «provvedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale». Una riorganizzazione all`esito della quale ciascun distretto di corte d'appello dovrà comprendere «non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica».

    Un capitolo a parte riguarda la riduzione degli uffici dei giudici di pace non circondariali. La novità è che entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di quelli «da sopprimere o accorpare», «gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento» anche «tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento».

    mi hai anticipato: purtroppo devo aggiungere che il Senato ha approvato oggi pomeriggio questo testo:


    (Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione

    sul territorio degli uffici giudiziari)

    1. Il Governo è delegato a emanare. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

    b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

    c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

    d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

    e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d); il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

    f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate. comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

    g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

    h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

    i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

    l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro;

    m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

    n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

    o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudizi ria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

    p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto deIIe condizioni di cui alla lettera o).

    2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine dì trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

    4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.


     
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    CITAZIONE (oracoloo @ 1/9/2011, 21:12) 
    CITAZIONE (manderino @ 1/9/2011, 21:05) 

    Arriva il riassetto degli uffici giudiziari

    C`è una delega per ridurne il numero




    Ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ridefinire lassetto territoriale degli uffici giudiziari e degli uffici requirenti non distrettuali, procedere alla soppressione o alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale: sono alcuni obiettivi della «delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» presentata come emendamento alla manovra dal governo. E il primo, e finora l`unico, presentato dall`esecutivo in Commissione Bilancio del Senato (gli altri sono attesi per oggi). Porta la firma del ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma. La riorganizzazione dovrebbe essere attuata «entro dodici mesi» dall`entrata in vigore della manovra.

    La redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari deve avvenire, si legge nell`emendamento, «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell`estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dellindice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d`impatto della criminalità organizzata». Nonché della «necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane». In questo contesto il Governo intende «ridurre gli uffici giudiziari di primo grado», ferma però la «necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari dei Comuni» attualmente capoluogo di provincia; si tratta poi di «provvedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale». Una riorganizzazione all`esito della quale ciascun distretto di corte d'appello dovrà comprendere «non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica».

    Un capitolo a parte riguarda la riduzione degli uffici dei giudici di pace non circondariali. La novità è che entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di quelli «da sopprimere o accorpare», «gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento» anche «tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento».

    mi hai anticipato: purtroppo devo aggiungere che il Senato ha approvato oggi pomeriggio questo testo:


    (Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione

    sul territorio degli uffici giudiziari)

    1. Il Governo è delegato a emanare. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

    b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

    c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

    d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

    e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d); il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

    f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate. comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

    g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

    h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

    i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

    l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro;

    m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

    n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

    o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudizi ria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

    p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto deIIe condizioni di cui alla lettera o).

    2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine dì trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

    4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

    davvero brutte notizie..
     
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    quanti posti si andrebbero a tagliare?


    CITAZIONE (oracoloo @ 1/9/2011, 21:12) 
    CITAZIONE (manderino @ 1/9/2011, 21:05) 

    Arriva il riassetto degli uffici giudiziari

    C`è una delega per ridurne il numero




    Ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ridefinire lassetto territoriale degli uffici giudiziari e degli uffici requirenti non distrettuali, procedere alla soppressione o alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale: sono alcuni obiettivi della «delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» presentata come emendamento alla manovra dal governo. E il primo, e finora l`unico, presentato dall`esecutivo in Commissione Bilancio del Senato (gli altri sono attesi per oggi). Porta la firma del ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma. La riorganizzazione dovrebbe essere attuata «entro dodici mesi» dall`entrata in vigore della manovra.

    La redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari deve avvenire, si legge nell`emendamento, «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell`estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dellindice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d`impatto della criminalità organizzata». Nonché della «necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane». In questo contesto il Governo intende «ridurre gli uffici giudiziari di primo grado», ferma però la «necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari dei Comuni» attualmente capoluogo di provincia; si tratta poi di «provvedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale». Una riorganizzazione all`esito della quale ciascun distretto di corte d'appello dovrà comprendere «non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica».

    Un capitolo a parte riguarda la riduzione degli uffici dei giudici di pace non circondariali. La novità è che entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di quelli «da sopprimere o accorpare», «gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento» anche «tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento».

    mi hai anticipato: purtroppo devo aggiungere che il Senato ha approvato oggi pomeriggio questo testo:


    (Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione

    sul territorio degli uffici giudiziari)

    1. Il Governo è delegato a emanare. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

    b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

    c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

    d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

    e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d); il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

    f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate. comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

    g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

    h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

    i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

    l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro;

    m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

    n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

    o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudizi ria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

    p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto deIIe condizioni di cui alla lettera o).

    2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine dì trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

    4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

     
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    CITAZIONE (rick9 @ 2/9/2011, 18:08) 
    quanti posti si andrebbero a tagliare?


    CITAZIONE (oracoloo @ 1/9/2011, 21:12) 
    mi hai anticipato: purtroppo devo aggiungere che il Senato ha approvato oggi pomeriggio questo testo:


    (Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione

    sul territorio degli uffici giudiziari)

    1. Il Governo è delegato a emanare. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

    b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

    c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

    d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

    e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d); il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

    f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate. comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

    g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

    h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

    i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

    l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro;

    m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

    n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

    o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudizi ria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

    p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto deIIe condizioni di cui alla lettera o).

    2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine dì trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

    4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

    tanti
     
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  6. Vendicator
     
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    User deleted


    CITAZIONE (Vendicator @ 12/9/2011, 08:29) 
    CITAZIONE (rick9 @ 2/9/2011, 18:08) 
    quanti posti si andrebbero a tagliare?


    CITAZIONE (oracoloo @ 1/9/2011, 21:12) 
    mi hai anticipato: purtroppo devo aggiungere che il Senato ha approvato oggi pomeriggio questo testo:


    (Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione

    sul territorio degli uffici giudiziari)

    1. Il Governo è delegato a emanare. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

    b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

    c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

    d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

    e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d); il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

    f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate. comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

    g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

    h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

    i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

    l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro;

    m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

    n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

    o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudizi ria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

    p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto deIIe condizioni di cui alla lettera o).

    2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine dì trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

    4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

    tanti

    aggiungo che con alcuni disegni di legge si vogliono creare nuovi ordini professionali

    https://concorsisti.forumfree.it/?t=56764986
     
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  7. feroxe
     
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    User deleted


    CITAZIONE (rick9 @ 2/9/2011, 18:08) 
    quanti posti si andrebbero a tagliare?


    CITAZIONE (oracoloo @ 1/9/2011, 21:12) 
    mi hai anticipato: purtroppo devo aggiungere che il Senato ha approvato oggi pomeriggio questo testo:


    (Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione

    sul territorio degli uffici giudiziari)

    1. Il Governo è delegato a emanare. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

    b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

    c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

    d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

    e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d); il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

    f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate. comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

    g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

    h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

    i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

    l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro;

    m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

    n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

    o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudizi ria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

    p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto deIIe condizioni di cui alla lettera o).

    2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine dì trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

    4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

    non so se ci sono stime
     
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6 replies since 1/9/2011, 20:05   3855 views
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