stage all'estero

per i neo-dirigenti

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    Arriva lo stage all'estero...

    C`è una nuova opportunità per i neo-dirigenti



    Il “Regolamento per la disciplina delle modalità di compimento del periodo di formazione all’estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell’articolo 28-bis del DLG n. 165 del 2001” consente l'attuazione di una parte della riforma della Pubblica Amministrazione iniziata con il decreto legislativo n. 150/2009.

    Questo provvedimento disciplina infatti le modalità di svolgimento dello stage di formazione che i vincitori di concorso a dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici sono tenuti a svolgere all’estero per sei mesi e a tempo pieno al fine di incrementare le loro competenze manageriali e conoscenze comparate nel settore pubblico.

    Da tale obbligo sono esclusi i dirigenti ammessi al concorso in qualità di appartenenti all’organico dell’Unione europea e i dirigenti vincitori di concorsi pubblici a tempo determinato.

    Il periodo di formazione, che può essere rinviato o sospeso soltanto per malattia o maternità e deve chiudersi entro tre anni dalla conclusione del concorso, è contemplato nel piano annuale della formazione. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono il concorso devono pertanto comunicare le esigenze formative alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione affinché questa, sentiti il Ministero per gli Affari Esteri e il Dipartimento della Funzione pubblica, possa stipulare convenzioni con le amministrazioni estere presso le quali svolgere la formazione nonché prevedere forme di controllo sull’effettivo espletamento della stessa. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di avvalersi degli accordi di reciprocità disciplinati dall’art. 32 decreto legislativo n. 165/2001.

    D’intesa con le amministrazioni coinvolte, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione indica gli obiettivi da conseguire durante il periodo all’estero nonché i criteri per la valutazione finale del dirigente, che equivale al superamento del periodo di prova, laddove necessario, per l’immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di prima fascia.

    Durante il periodo all’estero – oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio – sono riconosciuti al dirigente il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione (parte fissa) previsti per i dirigenti di prima fascia.



     
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    vale anche per gli uditori?

    CITAZIONE (manderino @ 7/9/2011, 16:00) 

    Arriva lo stage all'estero...

    C`è una nuova opportunità per i neo-dirigenti



    Il “Regolamento per la disciplina delle modalità di compimento del periodo di formazione all’estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell’articolo 28-bis del DLG n. 165 del 2001” consente l'attuazione di una parte della riforma della Pubblica Amministrazione iniziata con il decreto legislativo n. 150/2009.

    Questo provvedimento disciplina infatti le modalità di svolgimento dello stage di formazione che i vincitori di concorso a dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici sono tenuti a svolgere all’estero per sei mesi e a tempo pieno al fine di incrementare le loro competenze manageriali e conoscenze comparate nel settore pubblico.

    Da tale obbligo sono esclusi i dirigenti ammessi al concorso in qualità di appartenenti all’organico dell’Unione europea e i dirigenti vincitori di concorsi pubblici a tempo determinato.

    Il periodo di formazione, che può essere rinviato o sospeso soltanto per malattia o maternità e deve chiudersi entro tre anni dalla conclusione del concorso, è contemplato nel piano annuale della formazione. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono il concorso devono pertanto comunicare le esigenze formative alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione affinché questa, sentiti il Ministero per gli Affari Esteri e il Dipartimento della Funzione pubblica, possa stipulare convenzioni con le amministrazioni estere presso le quali svolgere la formazione nonché prevedere forme di controllo sull’effettivo espletamento della stessa. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di avvalersi degli accordi di reciprocità disciplinati dall’art. 32 decreto legislativo n. 165/2001.

    D’intesa con le amministrazioni coinvolte, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione indica gli obiettivi da conseguire durante il periodo all’estero nonché i criteri per la valutazione finale del dirigente, che equivale al superamento del periodo di prova, laddove necessario, per l’immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di prima fascia.

    Durante il periodo all’estero – oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio – sono riconosciuti al dirigente il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione (parte fissa) previsti per i dirigenti di prima fascia.

     
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