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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5 comma 2, lettera
e), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il
potere di emanare direttive per assicurare l'imparzialita', il buon
andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;
Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, nel quale e' previsto che il capo del Dipartimento della
protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri, rivolge, tra gli altri, alle amministrazione centrali e
periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di
coordinamento operativo, in materia di protezione civile;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che all'art. 3 include tra
le attivita' di protezione civile quelle volte, tra l'altro, alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio;
Vista, altresi', la legge 21 novembre 2000, n. 353, che, nel
disciplinare la conservazione e la difesa dagli incendi del
patrimonio boschivo nazionale, attribuisce al Dipartimento della
protezione civile il coordinamento sul territorio nazionale delle
attivita' aeree di spegnimento incendi con la flotta aerea
antincendio dello Stato;
Tenuto conto, pertanto, che il Dipartimento della protezione
civile, nell'ambito delle, proprie competenze, si e' dotato di
strumenti di previsione circa la pericolosita' degli incendi
boschivi, anche con il supporto dei Centri di competenza che operano
nel campo della previsione e della prevenzione degli incendi
boschivi, per assicurare la piu' proficua organizzazione degli
interventi di propria spettanza;
Ritenuta preminente la necessita' di individuare ogni utile misura
atta a supportare l'attivita' del Dipartimento della protezione
civile ed, in particolare, quella del Centro operativo aereo
unificato (COAU) nell'organizzazione del sistema di risposta alle
richieste di concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi;
Considerata inoltre l'utilita', in termini di interesse pubblico,
di assicurare, nell'esercizio delle specifiche competenze
istituzionali, un'efficiente e responsabile gestione del flusso di
informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di
interfaccia, per realizzare un'efficace sinergia nell'organizzazione
del complesso sistema di risposta e contrasto agli incendi boschivi,
secondo i diversi livelli ed ambiti territoriali di competenza;
Considerato altresi' che nella riunione del 17 maggio 2011 il
Dipartimento della protezione civile ha messo a disposizione delle
Amministrazione regionali il sistema previsionale della pericolosita'
potenziale degli incendi boschivi, denominato RIS.I.C0., per la
condivisione dei relativi modelli previsionali;
Adotta
per le motivazioni di cui in premessa
la seguente direttiva
1. Obiettivi
La precipua finalita' della presente direttiva e' definire l'ambito
operativo di uno strumento di previsione, di natura probabilistica,
delle condizioni di suscettivita' all'innesco ed alla propagazione
degli incendi boschivi, che sia in grado di fornire ai competenti
Uffici del Dipartimento della protezione civile utili informazioni a
supporto delle attivita' della flotta aerea di Stato, cosi' da
modulare, in termini di massima proficuita', la gestione
organizzativa della flotta stessa, assicurando altresi', attraverso
la diffusione del predetto strumento di previsione presso le
amministrazioni competenti in materia, quell'indispensabile scambio
di informazioni, cosi' da favorire, nel rispetto delle attribuzioni
di spettanza di ciascuna di esse, un quadro sinergico di iniziative
ed interventi di contrasto agli eventi di cui trattasi.
2. Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi
Per le finalita' di cui al punto 1, e' adottato un Bollettino di
previsione nazionale incendi boschivi, di seguito indicato come
Bollettino, strutturato su scala provinciale e riportante lo scenario
di previsione di natura probabilistica delle condizioni di
suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi
boschivi, articolate su tre livelli, con una stima delle stesse fino
a 24 ore ed una rappresentazione della loro tendenza fino alla scala
temporale piu' opportuna.
Ferma la valenza esclusivamente interna al Dipartimento della
protezione civile del Bollettino e fatte salve le competenze e
l'autonomia di ciascuna Amministrazione rispetto agli interventi
volti a fronteggiare adeguatamente il fenomeno degli incendi
boschivi, il Bollettino stesso e' comunque reso disponibile al Corpo
forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle
Prefetture, alle Regioni ed alle Province autonome allo scopo di
assicurare idonei flussi informativi in merito alle condizioni di
suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi
elaborate dal Dipartimento della protezione civile, sulla base degli
elementi notiziari e di elaborazione acquisiti.
Resta a carico delle Amministrazioni alle quali il Bollettino e'
reso disponibile la responsabilita' della relativa fruizione per la
strutturazione delle attivita' di spettanza, anche in assenza di
autonome valutazioni ed analisi di dettaglio circa i diversi livelli
di pericolosita' degli incendi boschivi nell'ambito del territorio di
competenza.
Con successivo decreto del capo del Dipartimento della protezione
civile sono stabilite le modalita' attuative della presente
direttiva.
Roma, 1° luglio 2011
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