Lotta agli incendi boschivi

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2011

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  1. arouet2
     
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    IL PRESIDENTE
    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
    dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
    Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5 comma 2, lettera
    e), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il
    potere di emanare direttive per assicurare l'imparzialita', il buon
    andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;
    Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
    343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
    401, nel quale e' previsto che il capo del Dipartimento della
    protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio
    dei Ministri, rivolge, tra gli altri, alle amministrazione centrali e
    periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
    le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di
    coordinamento operativo, in materia di protezione civile;
    Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che all'art. 3 include tra
    le attivita' di protezione civile quelle volte, tra l'altro, alla
    previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio;
    Vista, altresi', la legge 21 novembre 2000, n. 353, che, nel
    disciplinare la conservazione e la difesa dagli incendi del
    patrimonio boschivo nazionale, attribuisce al Dipartimento della
    protezione civile il coordinamento sul territorio nazionale delle
    attivita' aeree di spegnimento incendi con la flotta aerea
    antincendio dello Stato;
    Tenuto conto, pertanto, che il Dipartimento della protezione
    civile, nell'ambito delle, proprie competenze, si e' dotato di
    strumenti di previsione circa la pericolosita' degli incendi
    boschivi, anche con il supporto dei Centri di competenza che operano
    nel campo della previsione e della prevenzione degli incendi
    boschivi, per assicurare la piu' proficua organizzazione degli
    interventi di propria spettanza;
    Ritenuta preminente la necessita' di individuare ogni utile misura
    atta a supportare l'attivita' del Dipartimento della protezione
    civile ed, in particolare, quella del Centro operativo aereo
    unificato (COAU) nell'organizzazione del sistema di risposta alle
    richieste di concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi;
    Considerata inoltre l'utilita', in termini di interesse pubblico,
    di assicurare, nell'esercizio delle specifiche competenze
    istituzionali, un'efficiente e responsabile gestione del flusso di
    informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attivita' di
    previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di
    interfaccia, per realizzare un'efficace sinergia nell'organizzazione
    del complesso sistema di risposta e contrasto agli incendi boschivi,
    secondo i diversi livelli ed ambiti territoriali di competenza;
    Considerato altresi' che nella riunione del 17 maggio 2011 il
    Dipartimento della protezione civile ha messo a disposizione delle
    Amministrazione regionali il sistema previsionale della pericolosita'
    potenziale degli incendi boschivi, denominato RIS.I.C0., per la
    condivisione dei relativi modelli previsionali;

    Adotta
    per le motivazioni di cui in premessa
    la seguente direttiva

    1. Obiettivi
    La precipua finalita' della presente direttiva e' definire l'ambito
    operativo di uno strumento di previsione, di natura probabilistica,
    delle condizioni di suscettivita' all'innesco ed alla propagazione
    degli incendi boschivi, che sia in grado di fornire ai competenti
    Uffici del Dipartimento della protezione civile utili informazioni a
    supporto delle attivita' della flotta aerea di Stato, cosi' da
    modulare, in termini di massima proficuita', la gestione
    organizzativa della flotta stessa, assicurando altresi', attraverso
    la diffusione del predetto strumento di previsione presso le
    amministrazioni competenti in materia, quell'indispensabile scambio
    di informazioni, cosi' da favorire, nel rispetto delle attribuzioni
    di spettanza di ciascuna di esse, un quadro sinergico di iniziative
    ed interventi di contrasto agli eventi di cui trattasi.
    2. Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi
    Per le finalita' di cui al punto 1, e' adottato un Bollettino di
    previsione nazionale incendi boschivi, di seguito indicato come
    Bollettino, strutturato su scala provinciale e riportante lo scenario
    di previsione di natura probabilistica delle condizioni di
    suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi
    boschivi, articolate su tre livelli, con una stima delle stesse fino
    a 24 ore ed una rappresentazione della loro tendenza fino alla scala
    temporale piu' opportuna.
    Ferma la valenza esclusivamente interna al Dipartimento della
    protezione civile del Bollettino e fatte salve le competenze e
    l'autonomia di ciascuna Amministrazione rispetto agli interventi
    volti a fronteggiare adeguatamente il fenomeno degli incendi
    boschivi, il Bollettino stesso e' comunque reso disponibile al Corpo
    forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle
    Prefetture, alle Regioni ed alle Province autonome allo scopo di
    assicurare idonei flussi informativi in merito alle condizioni di
    suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi
    elaborate dal Dipartimento della protezione civile, sulla base degli
    elementi notiziari e di elaborazione acquisiti.
    Resta a carico delle Amministrazioni alle quali il Bollettino e'
    reso disponibile la responsabilita' della relativa fruizione per la
    strutturazione delle attivita' di spettanza, anche in assenza di
    autonome valutazioni ed analisi di dettaglio circa i diversi livelli
    di pericolosita' degli incendi boschivi nell'ambito del territorio di
    competenza.
    Con successivo decreto del capo del Dipartimento della protezione
    civile sono stabilite le modalita' attuative della presente
    direttiva.
    Roma, 1° luglio 2011



     
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