codice della pubblica amministrazione

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    Su mandato del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, un gruppo di lavoro composto di tecnici e accademici ha redatto un primo schema di Codice della pubblica amministrazione (Codice), che raccoglie e riordina le principali disposizioni che oggi regolano il funzionamento della PA, con l’obiettivo di semplificare, coordinare e stabilizzare l’insieme delle molte norme di settore.

    Lo schema predisposto rappresenta una prima ipotesi di un codice redatto in base all’art. 43 del disegno di legge n. 2243 (collegato alla legge finanziaria 2010, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all’esame del Senato) che delega il Governo «ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 41, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
    a. alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di princìpi generali per le amministrazioni pubbliche;
    b. al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c. al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    d. al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    e. al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
    f. ai decreti legislativi di cui all’articolo 41, comma 1».

    Lo schema di Codice raccoglie e riordina le disposizioni vigenti nelle materie indicate attenendosi ai principi e ai criteri di compilazione previsti dal medesimo art. 43, che sono i seguenti:
    «a. ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
    b. organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    c. coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
    d. risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali».

    Il testo elaborato costituisce un esercizio preparatorio rispetto a una delega che deve ancora ricevere la definitiva approvazione del Parlamento (tra l’altro il testo non contiene la materia che dovrebbe essere regolata dalla futura “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche” in base alla delega di cui all’art. 41, comma 1 del disegno di legge 2243).
    L’elemento più innovativo di questo lavoro è costituito dalla scelta di intraprendere sullo schema elaborato una ampia consultazione pubblica, attraverso la quale condividere le scelte adottate e acquisire ulteriori elementi di riflessione riguardo alcune specifiche e complesse questioni. La consultazione è dunque aperta a quanti intendono offrire un contributo tecnico finalizzato alla revisione dello schema di Codice o alla valutazione dei suoi impatti sull’operato delle amministrazioni o sul rapporto tra amministrazioni e soggetti privati. Si tratta, in ogni caso, di una consultazione caratterizzata da un elevato grado di specificazione tecnica che intende favorire contributi specifici e puntuali.

    Il gruppo di lavoro che ha redatto lo schema di Codice esaminerà le osservazioni pervenute al fine di arricchire e perfezionare il testo attuale e renderà conto, al momento della presentazione dello schema definitivo di Codice, tanto delle proposte accolte quanto del quadro complessivo delle osservazioni pervenute ad esito della consultazione.
     
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