Riorganizzazione uffici giudiziari

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148

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  1. arouet2
     
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


    Promulga

    la seguente legge:
    Art. 1

    1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
    misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,
    e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
    alla presente legge.
    2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di
    cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
    delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
    riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
    al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza,
    con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la
    necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei
    circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno
    2011;
    b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di
    territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici
    giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto
    dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei
    carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della
    specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo
    alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della
    criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare
    il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
    c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non
    distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi
    presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di
    provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di
    accorpare piu' uffici di procura anche indipendentemente
    dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in
    tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le
    funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia
    finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano
    una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche
    per raggiungere economia di specializzazione ed una piu' agevole
    trattazione dei procedimenti;
    d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle
    sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai
    tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
    e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione
    di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio
    delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra
    uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da
    rilevante differenza di dimensioni;
    f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione,
    ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni
    distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con
    relative procure della Repubblica;
    g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo
    entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei
    tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui
    sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni
    distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in
    sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
    h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale
    prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro
    ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca
    trasferimento ad altri effetti;
    i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia
    le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di
    magistratura e amministrativo;
    l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace
    dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo
    in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b),
    dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
    m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso
    gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura
    non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di
    procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di
    pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
    n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito
    internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del
    giudice di pace da sopprimere o accorpare;
    o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
    cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati
    tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici
    del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche
    tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle
    spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle
    relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo
    che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico
    dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione
    dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi
    entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la
    formazione del personale amministrativo;
    p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di
    cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche
    consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facolta' di
    mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di
    pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
    q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica.
    3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
    disposizioni vigenti.
    4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
    adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
    trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento
    ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle
    Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono
    resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
    decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri
    stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
    antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o
    successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta
    giorni.
    5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due
    anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
    legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e
    nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo' adottare
    disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
    medesimi.
    6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 14 settembre 2011



     
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