riordino amministrazione

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    Arriva il riordino della P.A.

    C`è una delega per la riforma



    Il disegno di legge n. 3209 definitivamente approvato dalla Camera il 15 settembre 2011 prevede la delega per la riforma delle norme della P.A. entro 12 mesi.

    In particolare, le norme interessate dalla razionalizzazione sono la legge sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e la c.d. Riforma Brunetta sulla pubblica amministrazione (D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

    Ecco cosa è previsto:

    Art. 1.



    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 20, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
    a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di princìpi generali per le amministrazioni pubbliche;
    b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

    2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
    b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
    d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

    3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.




     
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