efficienza del sistema giudiziario

art 37 L 111

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    1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
    rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio
    di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
    civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo
    dell'ufficio giudiziario determina:
    a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
    concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
    b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei
    carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
    organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei
    procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed
    omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con
    riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della
    natura e del valore della stessa.
    2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila
    il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto
    conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
    specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
    Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai
    sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160,
    i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli
    dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore
    della magistratura.
    3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
    1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato ((entro
    il 31 ottobre 2011)) e vengono indicati gli obiettivi di riduzione
    della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari
    concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in
    assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1,
    lett. b).
    4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio,
    i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite
    convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le
    facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di
    specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
    decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
    modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per
    consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
    parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura
    ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
    per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della
    giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i
    medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di
    ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o
    della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
    5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli
    uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno
    richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
    compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
    delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
    dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
    gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal
    presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del
    dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le
    professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
    di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato
    designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione
    sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene
    trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal
    presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita',
    di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della
    pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
    pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle
    convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
    6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
    materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla
    seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
    tributario";
    b) all'articolo 9:
    1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione,"
    sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo"
    sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
    2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi
    per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche'
    per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
    impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
    dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
    dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo
    76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di
    iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1,
    lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di
    cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui
    all'articolo 13, comma 1.";
    c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo
    per consegna e rilascio» sono soppresse;
    d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
    libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di
    procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
    al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di
    procedura civile»;
    e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi
    dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
    f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
    seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
    nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza
    obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
    i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura
    civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della
    legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
    g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
    seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro
    1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
    giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV,
    titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i
    processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre
    1970, n. 898,»;
    h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro
    187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
    i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro
    374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
    l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro
    550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
    m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro
    880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
    n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro
    1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
    o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
    Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
    a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'
    ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
    inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i
    processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
    pari a euro 146.»;
    p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il
    giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla
    sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e
    per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di
    pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
    »;
    q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
    "3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di
    posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi
    degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
    comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
    qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
    introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso
    il contributo unificato e' aumentato della meta'.";
    r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
    sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
    s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:
    "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti
    ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'
    dovuto nei seguenti importi:
    a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
    legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il
    diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
    territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
    di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
    Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo
    25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
    alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
    195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
    pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie
    concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c)
    per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate
    materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2
    luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il
    citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi
    di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto
    legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro
    4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
    precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della
    Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo
    dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta'
    ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
    elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
    dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al
    decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente
    comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
    e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
    t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:
    "6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti
    avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
    contributo unificato nei seguenti importi:
    a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
    b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
    2.582,28 e fino a euro 5.000;
    c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
    e fino a euro 25.000;
    d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
    25.000 e fino a euro 75.000;
    e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
    75.000 e fino a euro 200.000;
    f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro
    200.000.
    u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
    "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
    determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
    deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
    conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a
    debito.";
    v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
    1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la
    seguente "e";
    2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le
    seguenti. "e nel processo tributario";
    z) all'articolo 131, comma 2:
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
    amministrativo e nel processo tributario";
    2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
    aa) all'articolo 158, comma 1:
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
    amministrativo e nel processo tributario";
    2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
    bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e'
    sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo
    unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
    cc) l'articolo 260 e' abrogato.
    7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ((ai procedimenti
    iscritti a ruolo)), nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del
    decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla
    data di entrata in vigore del presente decreto.
    8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n.
    319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
    previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente
    della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
    9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
    il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
    10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
    disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del
    bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo
    istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
    delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia
    di giustizia civile, amministrative e tributaria.
    11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
    concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
    giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota
    parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la
    giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un
    terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di
    giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di
    magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli
    Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni
    previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la
    riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle
    risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante
    quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
    della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura
    amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari
    che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura
    del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle
    modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale
    amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
    9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del
    cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici
    giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
    delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di
    autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e
    tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata
    all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle
    disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
    122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei
    giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo
    compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono,
    altresi', definiti i criteri e le modalita' di attribuzione degli
    incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,
    al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni
    di personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote
    uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al
    funzionamento degli uffici giudiziari.
    12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi
    di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria
    comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
    dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
    Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
    uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,
    risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in
    numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno
    precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della
    quota variabile del compenso di cui al comma 11 e' altresi'
    subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al
    deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro
    novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la
    percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta
    al cinque per cento.
    13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore
    della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura
    amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui
    al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli
    obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo
    le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle
    dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
    14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante
    dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel
    fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter
    dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
    n. 115 del 2002 e' abrogato.
    15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le
    procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
    concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia'
    bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
    essere completate.
    16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia
    presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo
    stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio
    delle spese relative al semestre precedente.
    17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi
    scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge
    di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
    giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura
    tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di
    riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per
    cento.
    18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o
    piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
    2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei
    giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi
    della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
    giustizia" sono soppresse.
    b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
    le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono
    sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del
    Ministero della giustizia".
    19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
    accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
    del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati
    all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo
    per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
    20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il
    Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio
    della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita'
    della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
    economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
    buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori
    dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei
    Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e
    da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei
    conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o
    tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline
    similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro
    dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
    31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa
    di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
    21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
    di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133,
    alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il
    decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
    provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5
    aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con
    provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti
    magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti
    monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
    decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
    disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del
    decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

     
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