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1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio
di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo
dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei
carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei
procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed
omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della
natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila
il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160,
i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore
della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato ((entro
il 31 ottobre 2011)) e vengono indicati gli obiettivi di riduzione
della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari
concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in
assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1,
lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio,
i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite
convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le
facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per
consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del
dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le
professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato
designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione
sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene
trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita',
di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle
convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla
seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione,"
sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi
per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche'
per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo
76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di
iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui
all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo
per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di
procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i
processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro
187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro
374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro
550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro
880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro
1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso
il contributo unificato e' aumentato della meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c)
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate
materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il
citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro
4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta'
ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro
200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a
debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la
seguente "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le
seguenti. "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e'
sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo
unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ((ai procedimenti
iscritti a ruolo)), nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n.
319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia
di giustizia civile, amministrative e tributaria.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota
parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la
giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un
terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di
giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di
magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli
Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni
previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la
riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle
risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante
quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari
che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura
del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle
modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale
amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del
cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e
tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata
all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei
giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo
compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono,
altresi', definiti i criteri e le modalita' di attribuzione degli
incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,
al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni
di personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote
uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al
funzionamento degli uffici giudiziari.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi
di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in
numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno
precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della
quota variabile del compenso di cui al comma 11 e' altresi'
subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al
deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro
novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la
percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta
al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui
al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo
le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle
dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante
dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel
fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter
dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le
procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia'
bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia
presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo
stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio
delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge
di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura
tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di
riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per
cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o
piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei
giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi
della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse.
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono
sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del
Ministero della giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo
per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio
della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori
dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei
Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e
da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei
conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o
tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline
similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa
di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133,
alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con
provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti
magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti
monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24..