rimborso referendum

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    Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160/2011

    Oggetto: Erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dai
    Comitati promotori dei referendum popolari n. 1 e n. 2, svoltisi il
    12 e 13 giugno 2011.
    Riunione di mercoledi' 28 settembre 2011

    L'UFFICIO DI PRESIDENZA

    visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3 giugno 1999, n.
    157, e successive modificazioni;
    viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso
    la Corte di cassazione in data 6 dicembre 2010, trasmesse alla
    Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali
    l'Ufficio medesimo ha dichiarato la legittimita' delle richieste di
    referendum in oggetto;
    viste le sentenze della Corte Costituzionale in data 12 gennaio
    2011, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 26
    gennaio 2011, con le quali sono state dichiarate ammissibili le
    suddette richieste di referendum popolare;
    visto il verbale, trasmesso alla Presidenza della Camera dei
    Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio centrale per il
    referendum presso la Corte di cassazione ha proclamato i risultati
    dei referendum in oggetto e ha accertato l'avvenuto raggiungimento
    del quorum di validita' di partecipazione al voto;
    vista la propria deliberazione n. 152 del 21 luglio 2011 con la
    quale, non risultando pervenute, alla data della medesima
    deliberazione, le richieste di rimborso da parte dei Comitati
    promotori dei promotori dei referendum n. 1 e n. 2, questo Ufficio di
    Presidenza ha attribuito il rimborso connesso ai soli Comitati
    promotori dei referendum n. 3 e n. 4 della consultazione referendaria
    in oggetto;
    viste le richieste di rimborso al Presidente della Camera dei
    deputati presentate in data 21 settembre 2011 dai Comitati promotori
    dei referendum n. 1 e n. 2, riguardanti rispettivamente: «Modalita'
    di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
    economica. Abrogazione» e «Determinazione della tariffa del servizio
    idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale
    investito. Abrogazione parziale di norma»;
    preso atto, infine, che il 1° agosto 2011 e' pervenuta alla
    Camera una lettera con la quale lo Studio legale Maietta, in nome e
    per conto del «Comitato AcquaLiberaTutti» e del suo presidente dott.
    Antonio Iannamorelli, «diffida la Presidenza della Camera
    all'erogazione del rimborso elettorale connesso alla consultazione
    referendaria» in oggetto, chiedendone al tempo stesso
    l'accreditamento sul conto corrente intestato al Comitato medesimo;
    ritenuto che detta pretesa appare manifestamente priva di base
    giuridica in quanto il Comitato istante non figura tra i Comitati
    promotori dei referendum del 12-13 giugno 2011;
    considerato che occorre procedere all'erogazione, ai sensi dei
    commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157 del 1999, del
    rimborso delle spese sostenute dai suddetti Comitati promotori dei
    referendum n. 1 e n. 2;

    Delibera


    Art.1.

    1. E' attribuito ai Comitati promotori dei referendum n. 1 e n. 2
    di cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno.
    2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in un'unica
    soluzione in esito al trasferimento della occorrente provvista
    finanziaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.


    Art. 2.

    1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite
    ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.


    Art. 3.

    1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed
    alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3,
    del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994,
    relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.


    Art. 4.

    1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo
    alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    Italiana.

     
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