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Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160/2011
Oggetto: Erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dai
Comitati promotori dei referendum popolari n. 1 e n. 2, svoltisi il
12 e 13 giugno 2011.
Riunione di mercoledi' 28 settembre 2011
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3 giugno 1999, n.
157, e successive modificazioni;
viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di cassazione in data 6 dicembre 2010, trasmesse alla
Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali
l'Ufficio medesimo ha dichiarato la legittimita' delle richieste di
referendum in oggetto;
viste le sentenze della Corte Costituzionale in data 12 gennaio
2011, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 26
gennaio 2011, con le quali sono state dichiarate ammissibili le
suddette richieste di referendum popolare;
visto il verbale, trasmesso alla Presidenza della Camera dei
Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione ha proclamato i risultati
dei referendum in oggetto e ha accertato l'avvenuto raggiungimento
del quorum di validita' di partecipazione al voto;
vista la propria deliberazione n. 152 del 21 luglio 2011 con la
quale, non risultando pervenute, alla data della medesima
deliberazione, le richieste di rimborso da parte dei Comitati
promotori dei promotori dei referendum n. 1 e n. 2, questo Ufficio di
Presidenza ha attribuito il rimborso connesso ai soli Comitati
promotori dei referendum n. 3 e n. 4 della consultazione referendaria
in oggetto;
viste le richieste di rimborso al Presidente della Camera dei
deputati presentate in data 21 settembre 2011 dai Comitati promotori
dei referendum n. 1 e n. 2, riguardanti rispettivamente: «Modalita'
di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. Abrogazione» e «Determinazione della tariffa del servizio
idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale
investito. Abrogazione parziale di norma»;
preso atto, infine, che il 1° agosto 2011 e' pervenuta alla
Camera una lettera con la quale lo Studio legale Maietta, in nome e
per conto del «Comitato AcquaLiberaTutti» e del suo presidente dott.
Antonio Iannamorelli, «diffida la Presidenza della Camera
all'erogazione del rimborso elettorale connesso alla consultazione
referendaria» in oggetto, chiedendone al tempo stesso
l'accreditamento sul conto corrente intestato al Comitato medesimo;
ritenuto che detta pretesa appare manifestamente priva di base
giuridica in quanto il Comitato istante non figura tra i Comitati
promotori dei referendum del 12-13 giugno 2011;
considerato che occorre procedere all'erogazione, ai sensi dei
commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157 del 1999, del
rimborso delle spese sostenute dai suddetti Comitati promotori dei
referendum n. 1 e n. 2;
Delibera
Art.1.
1. E' attribuito ai Comitati promotori dei referendum n. 1 e n. 2
di cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno.
2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in un'unica
soluzione in esito al trasferimento della occorrente provvista
finanziaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 2.
1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.
Art. 3.
1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed
alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3,
del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994,
relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.
Art. 4.
1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana..