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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, e, in particolare l'articolo 32, come modificato dall'articolo 2
del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262 e dall'articolo 1 del
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, della giustizia, dell'interno, per la semplificazione
normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni, sono
aggiunte, infine, dopo la parola: «Marebbe» le seguenti parole: «,
nonche' per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del
Comune di Castelrotto (BZ).»..