rideterminazione pianta organica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 2011

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  1. arouet2
     
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    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente "Istituzione
    del giudice di pace";
    Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che ha fissato in 4.700
    unita' il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici
    del giudice di pace;
    Visti i decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992, registrati alla
    Corte dei Conti il 29 dicembre 1992 e 15 marzo 1993, registrato alla
    Corte dei Conti il 6 maggio 1993 e le successive modificazioni, con i
    quali sono state determinate le piante organiche del predetto
    personale addetto alle singole sedi giudiziarie;
    Vista la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 21 aprile
    1993, n. 133, concernente "Istituzione di nuovi ruoli locali degli
    uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano e modifiche alle
    tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale del Trentino
    Alto Adige", con la quale e' stata determinata la pianta organica dei
    magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace aventi
    sede nella provincia autonoma di Bolzano;
    Vista la legge 12 novembre 2004, n. 271, concernente "conversione
    in legge con modificazioni del decreto legge 14 settembre 2004, n.
    241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione", che,
    nel disporre un ampliamento delle competenze giurisdizionali degli
    uffici del giudice di pace, ha altresi' previsto la necessita' di
    procedere alla ridefinizione delle piante organiche del personale
    giudicante ivi addetto;
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2008, registrato alla Corte
    dei Conti l'8 ottobre 2008, con il quale, in attuazione della legge
    sopra citata, si e' provveduto alla rideterminazione delle piante
    organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli
    uffici del giudice di pace;
    Vista la sentenza n. 3290 del 10 febbraio 2010, con cui il
    Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, ha
    accolto il ricorso proposto dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace
    per l'annullamento del predetto decreto ministeriale 23 aprile 2008,
    rilevando l'incompetenza del Ministro della Giustizia all'emanazione
    dell'atto ai sensi del citato art. 3, comma 1, della legge 21
    novembre 1991, n. 374;
    Ritenuto che la decisione del giudice amministrativo rende
    necessario procedere, in senso conforme, agli adempimenti previsti
    dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sulla scorta dei nuovi dati e
    strumenti di analisi disponibili;
    Considerato che la rilevazione dei procedimenti effettivamente
    esauriti dal personale giudicante in servizio sul territorio
    nazionale ha consentito di individuare il numero di procedimenti
    mediamente definibili, complessivamente e per ogni settore della
    giurisdizione, da ciascun giudice;
    Ritenuto che, rapportando il numero di procedimenti iscritti per
    ciascuna sede giudiziaria alla relativa pianta organica, e' stato
    possibile valutare la congruita' delle risorse organiche ivi
    assegnate, sulla scorta del carico di lavoro sostenibile da ciascun
    giudice in precedenza individuato;
    Considerato che dall'analisi condotta emerge con evidenza la
    necessita' di procedere ad una ridistribuzione delle risorse
    organiche, operando un riequilibrio tra gli uffici caratterizzati da
    carichi di lavoro esigui e gli uffici ove si registrano condizioni di
    disagio operativo;
    Rilevato che dalle risultanze dell'analisi non sono state tratte
    concrete determinazioni per gli uffici compresi nella regione
    Trentino Alto Adige;
    Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
    1° marzo 2001, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
    12 aprile 2001, per la determinazione delle piante organiche degli
    uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano si deve
    procedere secondo le modalita' previste dall'art. 107 del decreto del
    Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
    Considerato pertanto che, nelle more della definizione della
    procedura di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo, per le
    esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano
    si rende necessario riservare, in conformita' delle risultanze
    dell'analisi condotta, un contingente di complessive trentasette
    unita', corrispondente alla relativa pregressa dotazione;
    Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della
    magistratura nella seduta del 11 maggio 2011 sulla proposta del
    Ministro della Giustizia formulata con nota del 9 dicembre 2010;
    Rilevato, in particolare, che la proposta ministeriale risulta
    pienamente condivisa sia per quanto attiene alla metodologia seguita
    sia con riferimento alle determinazioni prospettate in applicazione
    dei criteri generali;
    Considerato che la rideterminazione delle piante organiche del
    personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del Giudice
    di pace impegna complessivamente 4690 delle 4700 unita' disponibili
    ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e che, pertanto,
    residua un ulteriore contingente di 10 unita' da ripartire con
    successivi provvedimenti in funzione di sopravvenute esigenze
    operative;
    Sulla proposta del Ministro della Giustizia;

    Decreta:

    Art. 1

    Le piante organiche del personale della magistratura onoraria
    addetto agli Uffici del Giudice di pace sono determinate dalla
    tabella A allegata al presente decreto.

    Art. 2

    Nell'ambito della dotazione organica del personale della
    magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace un
    contingente di complessive 37 unita' e' riservato per le esigenze
    degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano.


    Art. 3

    Nell'ambito della dotazione organica del personale della
    magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace un
    ulteriore contingente di complessive 10 unita' e' accantonato e
    verra' distribuito con successivi provvedimenti in funzione di
    sopravvenute esigenze operative delle singole sedi giudiziarie.



     
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