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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente "Istituzione
del giudice di pace";
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che ha fissato in 4.700
unita' il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici
del giudice di pace;
Visti i decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992, registrati alla
Corte dei Conti il 29 dicembre 1992 e 15 marzo 1993, registrato alla
Corte dei Conti il 6 maggio 1993 e le successive modificazioni, con i
quali sono state determinate le piante organiche del predetto
personale addetto alle singole sedi giudiziarie;
Vista la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 133, concernente "Istituzione di nuovi ruoli locali degli
uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano e modifiche alle
tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale del Trentino
Alto Adige", con la quale e' stata determinata la pianta organica dei
magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace aventi
sede nella provincia autonoma di Bolzano;
Vista la legge 12 novembre 2004, n. 271, concernente "conversione
in legge con modificazioni del decreto legge 14 settembre 2004, n.
241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione", che,
nel disporre un ampliamento delle competenze giurisdizionali degli
uffici del giudice di pace, ha altresi' previsto la necessita' di
procedere alla ridefinizione delle piante organiche del personale
giudicante ivi addetto;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2008, registrato alla Corte
dei Conti l'8 ottobre 2008, con il quale, in attuazione della legge
sopra citata, si e' provveduto alla rideterminazione delle piante
organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli
uffici del giudice di pace;
Vista la sentenza n. 3290 del 10 febbraio 2010, con cui il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, ha
accolto il ricorso proposto dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace
per l'annullamento del predetto decreto ministeriale 23 aprile 2008,
rilevando l'incompetenza del Ministro della Giustizia all'emanazione
dell'atto ai sensi del citato art. 3, comma 1, della legge 21
novembre 1991, n. 374;
Ritenuto che la decisione del giudice amministrativo rende
necessario procedere, in senso conforme, agli adempimenti previsti
dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sulla scorta dei nuovi dati e
strumenti di analisi disponibili;
Considerato che la rilevazione dei procedimenti effettivamente
esauriti dal personale giudicante in servizio sul territorio
nazionale ha consentito di individuare il numero di procedimenti
mediamente definibili, complessivamente e per ogni settore della
giurisdizione, da ciascun giudice;
Ritenuto che, rapportando il numero di procedimenti iscritti per
ciascuna sede giudiziaria alla relativa pianta organica, e' stato
possibile valutare la congruita' delle risorse organiche ivi
assegnate, sulla scorta del carico di lavoro sostenibile da ciascun
giudice in precedenza individuato;
Considerato che dall'analisi condotta emerge con evidenza la
necessita' di procedere ad una ridistribuzione delle risorse
organiche, operando un riequilibrio tra gli uffici caratterizzati da
carichi di lavoro esigui e gli uffici ove si registrano condizioni di
disagio operativo;
Rilevato che dalle risultanze dell'analisi non sono state tratte
concrete determinazioni per gli uffici compresi nella regione
Trentino Alto Adige;
Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
1° marzo 2001, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
12 aprile 2001, per la determinazione delle piante organiche degli
uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano si deve
procedere secondo le modalita' previste dall'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Considerato pertanto che, nelle more della definizione della
procedura di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo, per le
esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano
si rende necessario riservare, in conformita' delle risultanze
dell'analisi condotta, un contingente di complessive trentasette
unita', corrispondente alla relativa pregressa dotazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della
magistratura nella seduta del 11 maggio 2011 sulla proposta del
Ministro della Giustizia formulata con nota del 9 dicembre 2010;
Rilevato, in particolare, che la proposta ministeriale risulta
pienamente condivisa sia per quanto attiene alla metodologia seguita
sia con riferimento alle determinazioni prospettate in applicazione
dei criteri generali;
Considerato che la rideterminazione delle piante organiche del
personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del Giudice
di pace impegna complessivamente 4690 delle 4700 unita' disponibili
ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e che, pertanto,
residua un ulteriore contingente di 10 unita' da ripartire con
successivi provvedimenti in funzione di sopravvenute esigenze
operative;
Sulla proposta del Ministro della Giustizia;
Decreta:
Art. 1
Le piante organiche del personale della magistratura onoraria
addetto agli Uffici del Giudice di pace sono determinate dalla
tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2
Nell'ambito della dotazione organica del personale della
magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace un
contingente di complessive 37 unita' e' riservato per le esigenze
degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano.
Art. 3
Nell'ambito della dotazione organica del personale della
magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace un
ulteriore contingente di complessive 10 unita' e' accantonato e
verra' distribuito con successivi provvedimenti in funzione di
sopravvenute esigenze operative delle singole sedi giudiziarie.
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