codice della pubblica amministrazione

LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174

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  1. arouet2
     
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


    Promulga

    la seguente legge:

    Art. 1

    1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
    di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del
    Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo
    unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
    giugno 1924, n. 1054, uno o piu' decreti legislativi con i quali
    provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le
    disposizioni vigenti nelle materie di cui:
    a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di
    principi generali per le amministrazioni pubbliche;
    b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
    in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
    2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
    attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto
    di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano prive
    di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
    b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per
    materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche
    necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
    della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il
    linguaggio normativo;
    d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo
    conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
    3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
    del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
    concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa
    acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
    successive modificazioni, e, successivamente, del parere della
    Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo
    14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
    modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
    14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive
    modificazioni.

     
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