nomina notai

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  1. arouet2
     
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    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Visto il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile in
    data 10 dicembre 1999 col quale era indetto concorso per 200 posti di
    notaio per il quale concorreva tra gli altri Claudia Licciardello;
    Visto il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile in
    data 29 dicembre 2000 col quale era indetto concorso per 200 posti di
    notaio per il quale concorreva tra gli altri Prisca De Angelis;
    Visto il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile in
    data 20 dicembre 2002 col quale era indetto concorso per 200 posti di
    notaio per il quale concorrevano tra gli altri Paolo Guidi, Tiziana
    Bottaro, Marcello Grossi, Giuseppe Dottore, Maddalena Ferrari, Paola
    Gervasio;
    Visti i decreti in data 8 gennaio 2004 di nomina a notaio di
    Prisca De Angelis; in data 29 maggio 2006 di nomina a notaio di Paolo
    Guidi, Tiziana Bottaro, Marcello Grossi, Giuseppe Dottore, Maddalena
    Ferrari e Paola Gervasio; in data 12 luglio 2006 di nomina di a
    notaio di Claudia Licciardello, tutti ammessi a sostenere le prove
    scritte e orali dei rispettivi concorsi, poi da costoro superate, in
    forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi;
    Lette le sentenze 4585/06 del 18 luglio 2006, 5743/06 del 6
    ottobre 2006, 5744/06 del 6 ottobre 2006, 6170/06 del 16 ottobre
    2006, 6807/06 del 21 novembre 2006 del Consiglio di Stato che
    rigettavano gli originari ricorsi giurisdizionali proposti dalla De
    Angelis, dal Guidi, dalla Bottaro, dal Grossi, dal Dottore, dalla
    Ferrari e dalla Gervasio, privando in sostanza di base giuridica le
    intervenute nomine a notaio dei predetti;
    Rilevato che la Corte di Cassazione, con distinte ordinanze in
    data 8 giugno 2010 dichiarava inammissibili i ricorsi presentati
    avverso le sentenze sopra citate;
    Letta altresi' la sentenza 1971/2007 del Consiglio di Stato che
    rigettava l'originario ricorso avverso la propria esclusione proposto
    da Claudia Licciardello, privando in sostanza di base giuridica la
    intervenuta nomina a notaio della predetta;
    Considerato pertanto che i provvedimenti di nomina dei sopra
    indicati soggetti debbano ritenersi viziati in quanto costoro non
    avrebbero dovuto essere ammessi a sostenere le prove scritte ed orali
    dei rispettivi concorsi, poi superate, ne' il successivo positivo
    sostenimento delle prove scritte ed orali puo' ricomprendere gli
    effetti costitutivi del provvedimento di non ammissione
    originariamente impugnato. Si deve di conseguenza escludere che il
    superamento delle prove scritte ed orali possa surrogare l'esito
    negativo della preselezione informatica, o delle prove scritte: nella
    configurazione della procedura in discorso, l'ammissione alle prove
    scritte a seguito del superamento della prova preselettiva
    costituisce un presupposto indefettibile per l'espletamento della
    stessa; ugualmente per quanto attiene al rapporto tra le prove
    scritte e quelle orali;
    Considerato che la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha soppresso la
    prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il
    conferimento dei posti di notaio;
    Osservato che a norma dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto
    1990, n. 241, si puo' procedere alla convalida del provvedimento
    annullabile qualora sussistano ragioni di interesse pubblico ed il
    relativo potere sia esercitato entro un termine ragionevole;
    Considerato, sotto il primo profilo, che sussista un chiaro
    interesse pubblico alla conservazione dei provvedimenti di nomina,
    costituito dall'evidente interesse alla certezza e stabilita' dei
    rapporti giuridici. Cio' viene in rilievo non soltanto in relazione
    al rapporto tra il Ministero della Giustizia e i nominati notai, ma
    anche in relazione alle situazioni giuridiche che sono state
    costituite e/o modificate e/o estinte in forza di atti adottati
    nell'esercizio delle loro funzioni dai nominati notai in questione, i
    quali esercitano la professione da un lasso temporale tale che si
    puo' ritenere abbia comunque portato al progressivo consolidamento
    della loro posizione giuridica sostanziale. Non si puo' infatti
    omettere di ricordare, attesa la funzione pubblica fidefacente del
    notaio, che statuire la invalidita' della nomina dei soggetti
    interessati (che esercitano le loro funzioni da diversi anni)
    potrebbe portare ad un notevole contenzioso in relazione alla
    validita' degli atti compiuti;
    Considerato sotto il secondo profilo che la esigenza di
    ripristinare la legalita' amministrativa e di conformarsi al
    giudicato si scontra con il decorso di un periodo che rende non piu'
    ragionevole a norma di legge l'esercizio del potere di ritiro;
    Ritenuto pertanto che l'assetto sostanziale e giuridico che si e'
    venuto a costituire nella vigenza dei provvedimenti viziati appare
    comunque idoneo a soddisfare l'interesse pubblico rappresentato dalla
    certezza e stabilita' dei rapporti giuridici;

    Decreta:

    I decreti in data 8 gennaio 2004 di nomina a notaio di Prisca De
    Angelis; in data 29 maggio 2006 di nomina a notaio di Paolo Guidi,
    Tiziana Bottaro, Marcello Grossi, Giuseppe Dottore, Maddalena Ferrari
    e Paola Gervasio; in data 12 luglio 2006 di nomina a notaio di
    Claudia Licciardello sono convalidati.
    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica Italiana.
    Roma, 29 novembre 2011

     
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