ministero lavoro - 2

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    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 2

    Organizzazione

    1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
    e' articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario
    generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo
    indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
    legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale e' prevista una
    posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito
    regolamento. Il Ministero e', altresi', articolato nella rete
    territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.
    2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).


    Note all'art. 2:
    - Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
    legislativo n. 150 del 2009 e' il seguente:
    "Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
    performance
    1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
    associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
    valutazione della performance.
    2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
    di controllo interno, comunque denominati, di cui al
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
    piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
    altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
    all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
    286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
    all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
    3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
    sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
    di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
    anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
    sola volta.
    4. L'Organismo indipendente di valutazione della
    performance:
    a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
    della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
    controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
    stato dello stesso;
    b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
    ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
    nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
    funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
    13;
    c) valida la Relazione sulla performance di cui
    all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
    pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
    d) garantisce la correttezza dei processi di
    misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
    di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
    decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
    integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
    nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
    della professionalita';
    e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
    7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
    valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
    l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
    f) e' responsabile della corretta applicazione delle
    linee guida, delle metodologie e degli strumenti
    predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
    g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
    relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
    presente Titolo;
    h) verifica i risultati e le buone pratiche di
    promozione delle pari opportunita'.
    5. L'Organismo indipendente di valutazione della
    performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
    Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
    realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
    rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
    di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
    rilevazione della valutazione del proprio superiore
    gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
    predetta Commissione.
    6. La validazione della Relazione sulla performance di
    cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
    l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
    Titolo III.
    7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
    costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
    composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
    dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
    lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
    maturata nel campo del management, della valutazione della
    performance e della valutazione del personale delle
    amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
    alla Commissione di cui all'articolo 13.
    8. I componenti dell'Organismo indipendente di
    valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
    rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
    politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
    rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
    le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
    simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
    rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
    9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
    costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica, una struttura tecnica permanente per la
    misurazione della performance, dotata delle risorse
    necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
    10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
    deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
    nel campo della misurazione della performance nelle
    amministrazioni pubbliche.
    11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
    funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
    si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
    ai servizi di controllo interno.".
    - Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
    legislativo, n. 165 del 2001, e' il seguente:
    "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
    (Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
    prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
    dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
    modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
    1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
    funzione di.rigenziale si tiene conto, in relazione alla
    natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
    alla complessita' della struttura interessata, delle
    attitudini e delle capacita' professionali del singolo
    dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
    nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
    valutazione, delle specifiche competenze organizzative
    possedute, nonche' delle esperienze di direzione
    eventualmente maturate all'estero, presso il settore
    privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
    attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
    degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
    applica l'articolo 2103 del codice civile.
    1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
    mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
    istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
    funzione che si rendono disponibili nella dotazione
    organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
    disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
    1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
    revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
    all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
    2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
    amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
    sono conferiti secondo le disposizioni del presente
    articolo. Con il provvedimento di conferimento
    dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
    Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
    competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
    individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
    conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
    programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
    di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
    intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
    dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
    prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
    anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
    dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
    con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
    a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
    Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
    contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
    trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
    dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
    consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
    un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
    dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
    dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
    dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
    dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
    dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
    del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
    e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
    individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
    all'incarico svolto.
    3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
    gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
    interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
    equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
    Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
    ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
    della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
    contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
    specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
    previste dal comma 6.
    4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
    generale sono conferiti con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
    competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
    all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
    della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
    ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
    determinato, a persone in possesso delle specifiche
    qualita' professionali richieste dal comma 6.
    4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
    funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
    sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
    delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
    7.
    5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
    dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
    livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
    suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
    5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
    essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
    limite del 10 per cento della dotazione organica dei
    dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
    all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
    di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
    dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
    articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
    cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
    costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
    analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
    5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
    direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
    ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
    delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
    7.
    6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
    essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
    limite del 10 per cento della dotazione organica dei
    dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
    all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
    di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
    determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
    durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
    gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
    4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
    funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
    incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
    a persone di particolare e comprovata qualificazione
    professionale, non rinvenibile nei ruoli
    dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
    organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
    pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
    quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
    conseguito una particolare specializzazione professionale,
    culturale e scientifica desumibile dalla formazione
    universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
    scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
    per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
    statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
    incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
    alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
    della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
    degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
    economico puo' essere integrato da una indennita'
    commisurata alla specifica qualificazione professionale,
    tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
    condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
    professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
    dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
    in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
    dell'anzianita' di servizio.
    6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
    dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
    dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
    5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
    decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
    esso e' uguale o superiore a cinque.
    6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
    amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
    7.
    8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
    comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
    fiducia al Governo.
    9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
    comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
    deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
    esperienze professionali dei soggetti prescelti.
    10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
    titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
    degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
    abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
    studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
    dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
    revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
    amministrazioni ministeriali.
    11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
    il ministero degli affari esteri nonche' per le
    amministrazioni che esercitano competenze in materia di
    difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
    la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
    differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
    12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
    conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
    continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
    ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
    cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
    12-bis. Le disposizioni del presente articolo
    costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
    collettivi.".
    - Per il testo dell'articolo 7, comma 6, del citato
    decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle
    premesse.


    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 3

    Segretario generale

    1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico e'
    conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformita' a
    quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
    1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
    coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria
    per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro,
    coordina gli uffici e le attivita' del Ministero esercitando le
    seguenti funzioni:
    a) coordinamento delle attivita' del Ministero, anche attraverso
    la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali,
    per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare
    rilievo;
    b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti,
    delle determinazioni da assumere in sede di Conferenza dei servizi
    per interventi di carattere intersettoriale;
    c) coordinamento delle attivita' del Ministero in materia di
    risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati,
    nonche' in materia di pianificazione, programmazione economico
    finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
    d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento
    degli uffici del Ministero e coordinamento delle attivita' di
    programmazione previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27
    ottobre 2009, n. 150, in materia di integrita' e trasparenza;
    e) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica
    dell'attuazione dei programmi di attivita' del Ministero, ivi inclusi
    quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10
    del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le
    direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    f) coordinamento delle attivita' di programmazione degli uffici
    territoriali del Ministero;
    g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo
    della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui
    all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su
    Italia Lavoro S.p.A.;
    h) coordinamento delle attivita' di programmazione e
    organizzazione delle attivita' statistiche e dell'ufficio di
    statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico
    nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di
    statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
    i) coordinamento delle attivita' del Ministero in materia di
    politiche internazionali, in raccordo con le direzioni generali
    competenti, nonche' la relativa cura dei rapporti con gli organi
    competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con
    l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con
    l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
    con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
    l) coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e indagine
    nelle materie che interessano in modo trasversale le attivita' del
    Ministero;
    m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo
    indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
    legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
    2. Presso il Segretariato generale e' incardinato il Servizio
    ispettivo, che assicura l'attivita' ispettiva diretta alle verifiche
    strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione
    amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il
    Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza
    delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
    successive modificazioni, nonche' sulla corretta attuazione
    dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
    662, e delle disposizioni contemplate all'articolo 53, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia
    di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi, nonche'
    verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in
    materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque
    dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con
    funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il
    servizio ispettivo puo' avvalersi degli uffici territoriali del
    Ministero, nonche' di personale, in possesso di titoli ed esperienza
    in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.
    3. Il Segretario generale svolge, altresi', funzioni di
    coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del
    lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali
    degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'articolo 3,
    comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' cura
    gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal
    Ministero.
    4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello
    dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilita'
    amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
    agosto 1997, n. 279.


    Note all'art. 3:
    - Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto
    legislativo, n. 165 del 2001, si veda nelle note
    all'articolo 2.
    - Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
    legislativo, n. 300 del 1999, e' il seguente:
    "Art. 6. Il segretario generale.
    1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
    sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito
    l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale,
    ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
    Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa,
    provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi
    e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli
    uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro
    efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al
    Ministro.".
    - Il testo degli articoli 10 e 11 del citato decreto
    legislativo, n. 150 del 2009, e' il seguente:
    "Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
    performance.
    1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
    ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
    performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
    stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
    annualmente:
    a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
    triennale, denominato Piano della performance da adottare
    in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
    finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
    gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
    riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
    risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
    della performance dell'amministrazione, nonche' gli
    obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
    indicatori;
    b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
    denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
    consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
    risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
    singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
    rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
    genere realizzato.
    2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
    sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
    all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle
    finanze.
    3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
    obiettivi e degli indicatori della performance
    organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
    all'interno nel Piano della performance.
    4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
    performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
    cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
    n. 165.
    5. In caso di mancata adozione del Piano della
    performance e' fatto divieto di erogazione della
    retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
    concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
    inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
    l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
    personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
    collaborazione comunque denominati.
    Art. 11. Trasparenza.
    1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
    anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
    istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
    informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
    degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
    all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
    funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
    misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
    allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
    rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
    Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
    erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
    dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
    Costituzione.
    2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
    rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
    degli utenti, adotta un Programma triennale per la
    trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
    indica le iniziative previste per garantire:
    a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
    delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
    all'articolo 13;
    b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
    dell'integrita'.
    3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
    trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
    performance.
    4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
    dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
    comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
    del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
    annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
    sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
    5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
    amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
    dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
    quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
    nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
    pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
    5. Al fine di rendere effettivi i principi di
    trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
    attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
    certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
    legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
    comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
    2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1,
    della legge 18 giugno 2009, n. 69.
    6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
    Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
    1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o
    utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
    qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
    trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica.
    7. Nell'ambito del Programma triennale per la
    trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
    tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
    verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
    8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
    proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
    accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
    valutazione e merito»:
    a) il Programma triennale per la trasparenza e
    l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
    b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
    c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
    performance stanziati e l'ammontare dei premi
    effettivamente distribuiti;
    d) l'analisi dei dati relativi al grado di
    differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
    dirigenti sia per i dipendenti;
    e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
    Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
    delle funzioni di misurazione della performance di cui
    all'articolo 14;
    f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
    posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
    modello europeo;
    g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
    evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
    delle componenti legate alla valutazione di risultato;
    h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
    rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
    i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
    conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
    9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
    Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
    mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
    ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
    retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
    coinvolti.".
    - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 29
    ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
    pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L.
    15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
    "Art. 10. Istituto per lo sviluppo e la formazione
    professionale dei lavoratori.
    1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione
    professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca,
    dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia
    scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e
    contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
    del lavoro e della previdenza sociale.
    2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del
    Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo
    con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno
    1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre
    disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.".
    - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989 n.
    322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
    riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
    sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
    222.
    - Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto
    legislativo, n. 150 del 2009, si veda nelle note
    all'articolo 2.
    - Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
    norme in materia di procedimento amministrativo e di
    diritto di accesso ai documenti amministrativi), e'
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
    - Il testo dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della
    legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
    della finanza pubblica), e' il seguente:
    "Art. 1. 56. Le disposizioni di cui all'articolo 58,
    comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
    successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le
    disposizioni di legge e di regolamento che vietano
    l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai
    dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di
    lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
    superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
    56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano
    l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita'
    professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano
    ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per
    l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle
    relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
    professionali e che esercitino attivita' professionale non
    possono essere conferiti incarichi professionali dalle
    amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
    possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali
    sia parte una pubblica amministrazione.
    57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
    costituito relativamente a tutti i profili professionali
    appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti
    delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
    personale militare, di quello delle Forze di polizia e del
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
    pieno a tempo parziale puo' essere concessa
    dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda,
    nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro
    subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
    L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la
    trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita'
    lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un
    conflitto di interessi con la specifica attivita' di
    servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
    trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla
    posizione organizzativa ricoperta dal dipendente,
    pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
    La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
    l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba
    intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
    e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,
    all'amministrazione nella quale presta servizio,
    l'eventuale successivo inizio o la variazione
    dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
    al comma 57, per il restante personale che esercita
    competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
    e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza
    pubblica, con esclusione del personale di polizia
    municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei
    rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti
    massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
    decreto del Ministro competente, di concerto con il
    Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
    con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei
    singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni
    provvedono, con decreto del Ministro competente, di
    concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad
    indicare le attivita' che in ragione della interferenza con
    i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai
    dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
    prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
    quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali
    possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa
    autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
    appartenenza.
    58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del
    rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il
    limite percentuale della dotazione organica complessiva di
    personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale
    prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23
    dicembre 1994, n. 724 , puo' essere arrotondato per eccesso
    onde arrivare comunque all'unita'.
    59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione
    dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
    amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
    costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una
    quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e'
    destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
    dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la
    mobilita' del personale esclusivamente per le
    amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
    attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
    trasferimento di personale da una sede all'altra
    dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non
    utilizzati per le predette finalita' costituiscono
    ulteriori economie di bilancio.
    60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al
    personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra
    attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la
    legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione
    rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
    l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di
    autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta
    ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga
    adottato un motivato provvedimento di diniego.
    61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la
    mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le
    comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
    accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono
    giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro
    disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
    costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il
    restante personale, sempreche' le prestazioni per le
    attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di
    fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
    appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso
    associazioni di volontariato o cooperative a carattere
    socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
    l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
    svolgersi in contraddittorio fra le parti.
    62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti
    delle pubbliche amministrazioni, finalizzate
    all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui
    ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei
    rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere
    costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della
    funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le
    amministrazioni interessate, dei predetti servizi
    ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze
    ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
    tributarie, della Guardia di finanza.
    63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in
    vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare
    tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al
    comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico,
    comunque denominati, producono effetto dalla data della
    relativa comunicazione.
    64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene
    data precedenza ai familiari che assistono persone
    portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento,
    malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai
    genitori con figli minori in relazione al loro numero.
    65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli
    enti locali che non versino in situazioni strutturalmente
    deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di
    dipendenti inferiore alle cinque unita'.".
    - Il testo dell'articolo 53 del citato decreto
    legislativo, n. 165 del 2001, e' il seguente:
    "Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
    incarichi.
    (Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato
    prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993,
    convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del
    decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni
    dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del
    D.Lgs n. 80 del 1998, nonche' dall'art. 16 del D.Lgs n. 387
    del 1998)
    1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
    disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
    e seguenti del testo unico approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
    deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
    nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
    dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
    dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
    dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
    disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
    508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
    297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
    1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
    dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
    modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
    1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
    direzione di strutture deputate alla gestione del personale
    a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
    due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
    sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
    rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
    le predette organizzazioni.
    2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
    ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
    di ufficio, che non siano espressamente previsti o
    disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
    siano espressamente autorizzati.
    3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
    regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
    2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
    incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
    ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
    agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
    diverse magistrature, i rispettivi istituti.
    4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
    siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
    nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
    fonti normative.
    5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
    dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
    all'esercizio di incarichi che provengano da
    amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
    ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
    attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
    rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
    predeterminati, che tengano conto della specifica
    professionalita', tali da escludere casi di
    incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
    nell'interesse del buon andamento della pubblica
    amministrazione.
    6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
    ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
    all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
    all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
    di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
    superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
    dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
    categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
    disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
    libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai
    commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
    occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
    per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un
    compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
    a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
    enciclopedie e simili;
    b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
    inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
    industriali;
    c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
    d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
    rimborso delle spese documentate;
    e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
    dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
    o fuori ruolo;
    f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
    sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
    aspettativa non retribuita;
    f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
    della pubblica amministrazione.
    7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
    retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
    autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
    riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
    statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
    e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
    previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
    divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
    responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
    prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
    cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
    dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
    appartenenza del dipendente per essere destinato ad
    incremento del fondo di produttivita' o di fondi
    equivalenti.
    8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
    incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
    pubbliche senza la previa autorizzazione
    dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
    Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
    incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
    ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
    responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
    nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
    corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
    disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
    trasferito all'amministrazione di appartenenza del
    dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
    fondi equivalenti.
    9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
    possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
    pubblici senza la previa autorizzazione
    dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
    In caso di inosservanza si applica la disposizione
    dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
    n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
    1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
    All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
    sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
    della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
    legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
    ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
    entrate del Ministero delle finanze.
    10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
    essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
    dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
    conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
    dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
    deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
    trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
    il personale che presta comunque servizio presso
    amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
    appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
    tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
    provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
    giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
    presso la quale il dipendente presta servizio non si
    pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
    di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
    Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
    richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
    pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
    intende definitivamente negata.
    11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
    pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
    pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
    dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
    dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
    precedente.
    12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
    amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
    incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
    comunicare, in via telematica o su apposito supporto
    magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
    degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
    stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
    dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
    L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
    indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
    sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
    conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
    dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
    autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
    buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
    si intendono adottare per il contenimento della spesa.
    Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
    amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
    conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
    anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
    conferito o autorizzato incarichi.
    13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
    amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
    Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
    su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
    dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
    autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
    esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
    comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
    14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
    norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
    23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
    integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
    comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
    telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
    ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
    anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
    sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
    dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
    affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
    ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
    corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
    inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
    pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
    consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
    dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
    Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
    dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
    di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
    dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
    affidati incarichi di consulenza.
    15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
    cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
    incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
    comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
    incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
    16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
    31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
    dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
    trasparenza e formula proposte per il contenimento della
    spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
    criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
    16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
    Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
    verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
    articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
    legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
    dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
    quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
    finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
    dello Stato.".
    - Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30
    giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita
    dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537,
    in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di
    previdenza e assistenza), e' il seguente:
    "Art. 3. Ordinamento degli enti.
    1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente
    decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2
    dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere
    generale.
    2. Sono organi degli Enti:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
    c) il collegio dei sindaci;
    d) il direttore generale.
    3. Il presidente ha la rappresentanza legale
    dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
    indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
    alta professionalita', di capacita' manageriale e di
    qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
    al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
    legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
    all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
    deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
    proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
    predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
    del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
    intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
    mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
    Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
    con provvedimento motivato.
    4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
    programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
    elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
    proprio presidente; nell'ambito della programmazione
    generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
    definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
    organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
    con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
    vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
    controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20,
    D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
    per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
    realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
    gestione delle risorse; emana le direttive di carattere
    generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
    definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
    nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
    di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
    dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
    caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
    lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
    definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale
    scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
    cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
    vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
    titolare. I componenti dell'organo di controllo interno
    sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
    consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS
    e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
    la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali
    dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
    piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
    organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
    nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
    dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
    delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
    le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
    consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
    dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
    mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
    membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
    sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
    dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
    rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
    proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
    presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
    dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
    criteri predetti.
    5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
    pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
    disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
    consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
    programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
    disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
    di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
    organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
    maggiormente rappresentative del personale, nonche'
    l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
    regolamenti concernenti l'amministrazione e la
    contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10, L. 29
    febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
    consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
    sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
    processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
    qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
    di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
    ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
    competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e'
    composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
    da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
    per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
    per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
    tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
    posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
    vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
    consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
    competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
    indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da
    apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
    amministrazione e' incompatibile con quella di componente
    del consiglio di vigilanza.
    6. Il direttore generale, nominato su proposta del
    consiglio di amministrazione, con le procedure di cui
    all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30
    aprile 1970, n. 639 , cosi' come modificato dall'art. 12
    della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute
    del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la
    responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
    risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e
    all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
    operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
    poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
    1989, n. 88.
    7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
    cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
    composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
    quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
    previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
    del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
    rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
    sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
    tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
    rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
    sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
    Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
    previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
    rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
    qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
    collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
    ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
    nominato un membro supplente.
    8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
    con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
    proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
    delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del
    collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7
    e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
    9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di
    quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro
    anni e possono essere confermati una sola volta. I membri
    degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
    del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso
    di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
    dalla carica o deceduti.
    10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
    amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
    all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
    88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
    composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
    presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
    scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
    integrati da due altri funzionari dello Stato, in
    rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
    della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
    11. Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
    delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
    onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
    lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze."
    - Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
    agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
    previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
    sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
    rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:
    "Art. 3. Gestione del bilancio.
    1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
    approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
    bilancio e della programmazione economica, con proprio
    decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
    provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
    capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
    2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
    della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
    dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
    1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
    risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
    responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
    definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
    perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
    interventi e dei programmi e progetti finanziati
    nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
    assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
    ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
    dei costi, e alla Corte dei conti.
    3. Il titolare del centro di responsabilita'
    amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
    risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
    finanziarie e strumentali assegnate.
    4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
    spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
    acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
    delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
    dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
    n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
    5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
    proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
    del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
    medesima unita' previsionale di base. I decreti di
    variazione sono comunicati, anche con evidenze
    informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
    programmazione economica per il tramite della competente
    ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
    competenti e alla Corte dei conti.".

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 4

    Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il
    bilancio e la logistica

    1. La direzione generale per le politiche del personale,
    l'innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici
    uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
    funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli
    organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici
    territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti
    pubblici vigilati; programmazione delle attivita', coordinamento
    operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici
    territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del
    coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal segretariato
    generale; servizi generali, amministrazione, logistica e
    coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro con
    riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero;
    politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione;
    conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche
    premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree
    funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base
    dell'attivita' di programmazione della direzione generale
    dell'attivita' ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni
    sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del
    danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attivita'
    legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza;
    pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi
    informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle
    disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento
    tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi;
    progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti,
    comunicazione dati, telefonia, internet, sito web
    dell'amministrazione; gestione del centro servizi; gestione
    amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in
    termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' dei fabbisogni
    finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del
    patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici;
    programmazione e procedure di gestione del patrimonio;
    contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere
    strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 5

    Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia
    di lavoro e politiche sociali

    1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in
    materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di
    livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
    progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e
    di comunicazione istituzionale in conformita' ai principi generali
    previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; cura le relazioni con i
    mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, e provvede
    alla produzione editoriale dell'amministrazione, nonche' alla
    raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti
    all'attivita' dell'amministrazione; cura le attivita' di relazione
    con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali
    in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto
    al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in
    raccordo con la direzione generale per le politiche del personale,
    l'innovazione, il bilancio e la logistica; cura l'analisi dei
    processi comunicativi interni all'amministrazione; cura il
    monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da
    parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il Segretariato
    generale e l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e
    gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la
    gestione della intranet; elaborazione del piano di comunicazione
    annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta
    collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali
    perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web,
    coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con
    la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione,
    il bilancio e la logistica.


    Note all'art. 5:
    - Il testo della legge 7 giugno 2000, n. 150
    (Disciplina delle attivita' di informazione e di
    comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e'
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 6

    Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

    1. La direzione generale per le politiche attive e passive del
    lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non
    generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di
    intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilita'
    del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento
    lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e
    rafforzamento dell'occupabilita'; analisi e monitoraggio sugli
    istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di
    tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con
    gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui
    all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
    2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
    2009, n. 2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del
    decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per gli interventi a
    sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali
    di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia
    di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui
    alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
    finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
    professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del
    decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di Italia Lavoro
    S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di
    integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e
    mobilita'; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle
    indennita'; analisi, verifica e controllo dei programmi di
    ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo
    quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei
    contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984,
    n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
    n. 863; disciplina dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo
    5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
    modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure
    di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
    662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione
    involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e
    coordinamento delle politiche e delle attivita' comunitarie e
    nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando
    le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei
    programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza
    nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'articolo 5
    della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni;
    attivita' giuridico - legali e contenzioso nelle materie di
    competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con le regioni,
    delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni
    rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola,
    del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi
    interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118
    della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attivita' di coordinamento in
    materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle
    qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
    2007, n. 206, e articoli 40 e 49 del decreto del Presidente della
    Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.


    CONTINUA...

     
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