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Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 2
Organizzazione
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
e' articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario
generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo
indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale e' prevista una
posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito
regolamento. Il Ministero e', altresi', articolato nella rete
territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.
2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009 e' il seguente:
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.".
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo, n. 165 del 2001, e' il seguente:
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione di.rigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.".
- Per il testo dell'articolo 7, comma 6, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 3
Segretario generale
1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico e'
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria
per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro,
coordina gli uffici e le attivita' del Ministero esercitando le
seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attivita' del Ministero, anche attraverso
la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali,
per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare
rilievo;
b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti,
delle determinazioni da assumere in sede di Conferenza dei servizi
per interventi di carattere intersettoriale;
c) coordinamento delle attivita' del Ministero in materia di
risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati,
nonche' in materia di pianificazione, programmazione economico
finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento
degli uffici del Ministero e coordinamento delle attivita' di
programmazione previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in materia di integrita' e trasparenza;
e) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica
dell'attuazione dei programmi di attivita' del Ministero, ivi inclusi
quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le
direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) coordinamento delle attivita' di programmazione degli uffici
territoriali del Ministero;
g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su
Italia Lavoro S.p.A.;
h) coordinamento delle attivita' di programmazione e
organizzazione delle attivita' statistiche e dell'ufficio di
statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico
nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di
statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
i) coordinamento delle attivita' del Ministero in materia di
politiche internazionali, in raccordo con le direzioni generali
competenti, nonche' la relativa cura dei rapporti con gli organi
competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con
l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
l) coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e indagine
nelle materie che interessano in modo trasversale le attivita' del
Ministero;
m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo
indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Presso il Segretariato generale e' incardinato il Servizio
ispettivo, che assicura l'attivita' ispettiva diretta alle verifiche
strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione
amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il
Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza
delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, nonche' sulla corretta attuazione
dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e delle disposizioni contemplate all'articolo 53, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia
di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi, nonche'
verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque
dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con
funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il
servizio ispettivo puo' avvalersi degli uffici territoriali del
Ministero, nonche' di personale, in possesso di titoli ed esperienza
in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.
3. Il Segretario generale svolge, altresi', funzioni di
coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali
degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' cura
gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal
Ministero.
4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello
dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo, n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo, n. 300 del 1999, e' il seguente:
"Art. 6. Il segretario generale.
1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito
l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale,
ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa,
provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi
e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli
uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro
efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al
Ministro.".
- Il testo degli articoli 10 e 11 del citato decreto
legislativo, n. 150 del 2009, e' il seguente:
"Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance.
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.
Art. 11. Trasparenza.
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'articolo 13;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrita'.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.".
- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L.
15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 10. Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori.
1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca,
dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia
scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e
contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del
Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo
con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.".
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989 n.
322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo, n. 150 del 2009, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il testo dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
"Art. 1. 56. Le disposizioni di cui all'articolo 58,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le
disposizioni di legge e di regolamento che vietano
l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano
l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita'
professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per
l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle
relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
professionali e che esercitino attivita' professionale non
possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali
sia parte una pubblica amministrazione.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
costituito relativamente a tutti i profili professionali
appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale militare, di quello delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale puo' essere concessa
dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda,
nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la
trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita'
lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un
conflitto di interessi con la specifica attivita' di
servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla
posizione organizzativa ricoperta dal dipendente,
pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba
intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,
all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione
dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza
pubblica, con esclusione del personale di polizia
municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti
massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei
singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni
provvedono, con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad
indicare le attivita' che in ragione della interferenza con
i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali
possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il
limite percentuale della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale
prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 , puo' essere arrotondato per eccesso
onde arrivare comunque all'unita'.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione
dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una
quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e'
destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la
mobilita' del personale esclusivamente per le
amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non
utilizzati per le predette finalita' costituiscono
ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al
personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra
attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la
legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta
ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga
adottato un motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la
mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le
comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono
giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro
disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il
restante personale, sempreche' le prestazioni per le
attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di
fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso
associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contraddittorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, finalizzate
all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui
ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei
rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere
costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della
funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le
amministrazioni interessate, dei predetti servizi
ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze
ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in
vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare
tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al
comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico,
comunque denominati, producono effetto dalla data della
relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene
data precedenza ai familiari che assistono persone
portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento,
malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai
genitori con figli minori in relazione al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli
enti locali che non versino in situazioni strutturalmente
deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di
dipendenti inferiore alle cinque unita'.".
- Il testo dell'articolo 53 del citato decreto
legislativo, n. 165 del 2001, e' il seguente:
"Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi.
(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato
prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993,
convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del
decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni
dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del
D.Lgs n. 80 del 1998, nonche' dall'art. 16 del D.Lgs n. 387
del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai
commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.".
- Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza), e' il seguente:
"Art. 3. Ordinamento degli enti.
1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente
decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2
dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere
generale.
2. Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
gestione delle risorse; emana le direttive di carattere
generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS
e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10, L. 29
febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e'
composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione e' incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza.
6. Il direttore generale, nominato su proposta del
consiglio di amministrazione, con le procedure di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639 , cosi' come modificato dall'art. 12
della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute
del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e
all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del
collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7
e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di
quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. I membri
degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso
di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
11. Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze."
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 3. Gestione del bilancio.
1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 4
Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il
bilancio e la logistica
1. La direzione generale per le politiche del personale,
l'innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici
uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli
organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici
territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti
pubblici vigilati; programmazione delle attivita', coordinamento
operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici
territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del
coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal segretariato
generale; servizi generali, amministrazione, logistica e
coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro con
riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero;
politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione;
conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche
premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree
funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base
dell'attivita' di programmazione della direzione generale
dell'attivita' ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni
sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del
danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attivita'
legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza;
pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi
informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle
disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento
tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi;
progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti,
comunicazione dati, telefonia, internet, sito web
dell'amministrazione; gestione del centro servizi; gestione
amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in
termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' dei fabbisogni
finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del
patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici;
programmazione e procedure di gestione del patrimonio;
contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere
strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 5
Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia
di lavoro e politiche sociali
1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in
materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e
di comunicazione istituzionale in conformita' ai principi generali
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; cura le relazioni con i
mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, e provvede
alla produzione editoriale dell'amministrazione, nonche' alla
raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti
all'attivita' dell'amministrazione; cura le attivita' di relazione
con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali
in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto
al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in
raccordo con la direzione generale per le politiche del personale,
l'innovazione, il bilancio e la logistica; cura l'analisi dei
processi comunicativi interni all'amministrazione; cura il
monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da
parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il Segretariato
generale e l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e
gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la
gestione della intranet; elaborazione del piano di comunicazione
annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta
collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali
perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web,
coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con
la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione,
il bilancio e la logistica.
Note all'art. 5:
- Il testo della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 6
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro
1. La direzione generale per le politiche attive e passive del
lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di
intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilita'
del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento
lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e
rafforzamento dell'occupabilita'; analisi e monitoraggio sugli
istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di
tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con
gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per gli interventi a
sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali
di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia
di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui
alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di Italia Lavoro
S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di
integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e
mobilita'; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle
indennita'; analisi, verifica e controllo dei programmi di
ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo
quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei
contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863; disciplina dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo
5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione
involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e
coordinamento delle politiche e delle attivita' comunitarie e
nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando
le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei
programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza
nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'articolo 5
della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni;
attivita' giuridico - legali e contenzioso nelle materie di
competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con le regioni,
delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni
rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola,
del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attivita' di coordinamento in
materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle
qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, e articoli 40 e 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
CONTINUA....