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Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 7
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di
lavoro
1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti
di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni: partecipazione a tutte le
attivita' di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura
dei rapporti con Unione europea, Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu),
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e
monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle
misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, in raccordo con le amministrazioni
competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'articolo
5 e presidenza della Commissione di cui all'articolo 6, nonche'
supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto
legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la
materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in
raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del Fondo speciale
infortuni; attivita' di analisi e studio in materia di mobbing,
nonche' raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia;
disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di
macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli
destinati ad attivita' sanitarie ospedaliere e dei mezzi di
circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignita' del
lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; analisi della
contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei
contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; attivita' di indirizzo e coordinamento in
materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di
lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti
i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternita'; promozione
delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione
delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con
particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per
richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilita' dei lavoratori
ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.
Note all'art. 7:
- Il testo degli artt. 5, 6 e 232 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
S.O., e' il seguente:
"Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, e' istituito il Comitato per l'indirizzo
e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ed e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire
la piu' completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
comitati regionali di coordinamento e dai programmi di
azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformita'
dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni
intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e' istituita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La
Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta'
sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alla materia
dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto
dei profili di rischio e degli indici infortunistici di
settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.".
"Art. 232. Adeguamenti normativi.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri
esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e
sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della
salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanita',
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,
tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del
supporto organizzativo e logistico della Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro,
della salute e delle politiche sociali d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le
parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione
professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori
limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite
indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono
aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre
determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma
2, in relazione al tipo, alle quantita' ed alla esposizione
di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite
indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri
per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori di cui
all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al
presente articolo, la valutazione del rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e'
comunque effettuata dal datore di lavoro.".
Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n.
30), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
2003, n. 235, S.O.
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 8
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e
svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento
dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di
supportare le politiche per l'occupazione; attivita' coordinate con
le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il
lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro
e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi
informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti
istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attivita' dirette
a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto
del principio di sussidiarieta'; attivita' connesse all'attuazione
della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con
particolare riferimento alla mobilita' e al distacco; raccordo con
gli altri Paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti
per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle
politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio
sulla qualita' dei servizi per il lavoro e sul rispetto della
normativa vigente in materia; attivita' connesse alla valutazione
dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione
delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro
sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione
europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con
riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in
materia di collocamento ordinario e speciale; attivita' di indirizzo,
coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel
lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati;
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle disposizioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006,
n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare;
attivita' di promozione dell'occupazione femminile; attivita' di
promozione delle pari opportunita' per l'inserimento occupazionale;
supporto all'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita'
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nell'ambito delle competenze
spettanti per legge; analisi e studio sulla normativa di settore;
promozione delle pari opportunita' sul lavoro e finanziamento di
azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari
opportunita'; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Note all'art. 8:
- Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del
collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2,
comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2006, n. 161.
- l testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006
n.133, S.O.
- Il testo dell'articolo 6, della legge 28 novembre
2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per
l'anno 2005), e' il seguente:
"Art. 6. Riassetto normativo in materia di pari
opportunita'.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di pari opportunita',
secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuazione di strumenti di prevenzione e
rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare
per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso,
la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, gli handicap, l'eta' e l'orientamento sessuale,
anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita'
previsti in sede di Unione europea e nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio
normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni
e duplicazioni.".
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo, n. 198 del 2006, e' il seguente:
"Art. 8. Costituzione e componenti.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3,
4, e 7)
1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita'
tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
della competenza statale, la rimozione delle
discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di
fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche' in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o,
per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni
di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari
opportunita' nel lavoro;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'
di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate
entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di
mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere
costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta
salva l'integrazione quando pervengano le designazioni
mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e
sociologiche, con competenze in materia di lavoro e
politiche di genere;
b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della giustizia, del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del
Dipartimento per le politiche della famiglia e del
Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato
dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative;
c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle
Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela
delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali,
per le politiche per l'orientamento e la formazione, per
l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative;
c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunita', di cui uno indicato dalle organizzazioni dei
dirigenti comparativamente piu' rappresentative;
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente. In caso di sostituzione di un componente, il
nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del
Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
dei suoi componenti.".
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 9
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative
1. La direzione generale per le politiche previdenziali e
assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti
agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa
relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della
normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale
obbligatoria (AGO- IVS), fondi sostitutivi e integrativi
dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori
familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa
previdenziale e assistenziale relativa gli enti privati; alta
vigilanza, indirizzo e attivita' in materia di previdenza
complementare; riconoscimento della personalita' giuridica dei fondi
pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di
controllo in interazione con la Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione (Covip); vigilanza generale giuridico - amministrativa degli
enti previdenziali, sulla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(Covip), Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei
componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria
sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei
bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilita' e
dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego
delle disponibilita' finanziarie degli enti previdenziali pubblici;
vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione
patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti
previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del
Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei
regolamenti di amministrazione e di contabilita' degli enti
previdenziali e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(Covip); sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni
internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e
internazionali in materia previdenziale; coordinamento della
struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli
infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione
della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni;
inquadramento nei settori economici delle imprese con attivita'
plurime.
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 10
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali
1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si
articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge
le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area
delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del
programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto
alla poverta', alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione;
promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e
l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto
al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative
all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine
e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,
nell'ambito delle competenze spettanti per legge; promozione e
monitoraggio delle politiche in favore delle persone non
autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione
sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita'
delle persone con disabilita'; gestione dei trasferimenti di natura
assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei
diritti soggettivi; gestione del Fondo nazionale per le politiche
sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di
finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse
trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per
progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla
comunita'; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali,
monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza delle politiche sociali; attivita' di coordinamento e
applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali
erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento a
pensione e assegno sociale e trattamenti di invalidita'; studio,
ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a
tutte le attivita' di rilievo internazionale, per quanto di
competenza, e cura dei rapporti con Unione europea (UE), Consiglio
d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL),
Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 11
Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali
1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni
sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle
attivita' svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli
interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di
volontariato, per favorire la crescita di un welfare della societa'
attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione
sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione
dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la
predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le
organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita' svolte dai comitati di gestione per il
volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato.
Supporto alle attivita' degli organismi collegiali incardinati presso
la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo,
osservatorio nazionale per il volontariato. Attivita' connesse
all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa
sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della
responsabilita' sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento
delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni
internazionali e l'Unione europea; progettazione e attuazione delle
attivita' relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali
comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di
integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro;
attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle
organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e
rapporti con l'Agenzia delle entrate.
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 12
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione
1. La direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale
non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei
flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei
lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine;
interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati
sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle
politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle
attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori
stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche
attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro con
riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la
direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro;
coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa
degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a
contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del
razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta
del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a
favore degli immigrati; supporto all'attivita' del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative
norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle
modalita' di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti
temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del
sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori
extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di
immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e
coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero
attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale
per le attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali
ed occupazionali, nonche' per le iniziative relative ai flussi
migratori per ragioni di lavoro.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 33 del citato decreto
legislativo, n. 286 del 1998, e' il seguente:
"Art. 33. Comitato per i minori stranieri.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio
dello Stato e di coordinare le attivita' delle
amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti
di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.".
Capo I
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 13
Direzione generale per l'attivita' ispettiva
1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva si articola in
quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le
seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attivita'
ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di
tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale
nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attivita'
ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attivita' di monitoraggio;
programmazione e monitoraggio dell'attivita' di vigilanza in materia
di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili,
radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli
ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
programmazione delle attivita' ispettive, ivi inclusa, la gestione,
la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del
personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in
raccordo con la direzione per le politiche del personale,
l'innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della
commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
attivita' derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell'articolo 12 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle
strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale;
coordinamento delle attivita' di prevenzione e promozione svolte
presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto
del lavoro sommerso ed irregolare di cui all'articolo 8, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attivita' di
trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi
all'attivita' ispettiva; attivita' di coordinamento del centro studi
attivita' ispettiva; attivita' inerenti alla vigilanza in materia di
trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento
delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attivita'
di coordinamento delle vigilanze c.d. speciali; attivita' di studio e
analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei
rischi, al fine dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza;
attivita' internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed
internazionali.
Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 3, 8 e 9 del citato decreto
legislativo, n.124 del 2004, e' il seguente:
"Art. 3. Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza.
1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di
elaborazione di orientamenti, linee e priorita'
dell'attivita' di vigilanza.
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai
soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la
congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli
interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti
organizzativi da apportare al fine di assicurare la
maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli
adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al
comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
243.
2. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal
direttore generale della direzione generale, dal Direttore
generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal
Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate;
dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali;
dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti
dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
I componenti della Commissione possono farsi rappresentare
da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere
invitati a partecipare i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i Direttori degli altri enti
previdenziali, i Direttori generali delle direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione
nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il
comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato
del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il
compito di definire le modalita' di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10,
comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la
realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di
previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al
sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio.".
"Art. 8. Prevenzione e promozione.
1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro
organizzano, mediante il proprio personale ispettivo,
eventualmente anche in concorso con i CLES e con le
Commissioni regionali e provinciali per la emersione del
lavoro non regolare, attivita' di prevenzione e promozione,
su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro,
finalizzata al rispetto della normativa in materia
lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento
alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonche' alle
novita' legislative e interpretative. Durante lo
svolgimento di tali attivita' il personale ispettivo non
esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di tipo
istituzionale emergano profili di inosservanza o di non
corretta applicazione della normativa di cui sopra, con
particolare riferimento agli istituti di maggiore
ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni
penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce
indicazioni operative sulle modalita' per la corretta
attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e
provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti
previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e
associazioni, attivita' di informazione ed aggiornamento,
da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti,
mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di
convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli
organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri
volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati
alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli
articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti
previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive
della direzione generale.
Art. 9. Diritto di interpello.
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i
consigli nazionali degli ordini professionali, possono
inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite
posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione delle normative di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La
Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa
con le competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati
dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.".
- Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo, n. 81 del 2008 e' il seguente:
"Art. 12. Interpello.
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli
composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle
regioni e delle province autonome. Qualora la materia
oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di
cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.".
Capo II
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Art. 14
Direzioni regionali e territoriali del lavoro
1. La rete territoriale degli uffici del Ministero e' articolata in
direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le
competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Le direzioni regionali e territoriali, quali strutture
organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e
funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del
personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce
direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato
generale al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa e
garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni regionali e
territoriali del lavoro esercitano le competenze e le funzioni
attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della
progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti
previdenziali ed assistenziali.
3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di
diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali
di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici
dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio
dirigenziale di livello non generale. Le direzioni regionali
coordinano, in particolare, l'attivita' di vigilanza in materia di
lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame
normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto
previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli
enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi
sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e
razionalizzare lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti
delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di
riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni
di:
a) programmazione e coordinamento delle attivita' operative;
b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione
dei piani attuativi di intervento;
c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
d) gestione amministrativa delle risorse umane;
e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli
standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di
servizio;
f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialita'
dell'azione istituzionale;
g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e
delle politiche sociali;
h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel
monitoraggio degli indicatori di contesto.
5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di
settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di
livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni
istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni
riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare,
funzioni di:
a) coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' di vigilanza
ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione
sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta
applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) autorita' territoriale competente a valutare, ai sensi degli
articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza
degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi
dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza
delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del
Ministero, per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
g) mediazione delle controversie di lavoro;
h) certificazione dei contratti di lavoro;
i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni
regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri
della direzione territoriale del lavoro.
7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede
ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di
centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale
di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.
8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali
del lavoro e' conferito un incarico di livello dirigenziale non
generale.
Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"Art. 1. Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina ai sensi
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come
modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , il
conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni
e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive
del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo,
promozione e coordinamento dello Stato.
2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di
cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del
1997, relativamente alle materie di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale non
interessate dal presente decreto.
3. In riferimento alle materie di cui al comma 1,
costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli
articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della
citata legge n. 59 del 1997 :
a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di
entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
nonche' procedimenti di autorizzazione per attivita'
lavorativa all'estero;
b) conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime;
c) risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema
informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo
11;
e) raccordo con gli organismi internazionali e
coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.".
- Per i riferimenti del decreto- legislativo, n.124 del
2004, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 e' il seguente:
"Art. 13. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e'
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore
minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento
di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal
Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e
termali dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalita' del presente articolo,
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori di cui all' articolo 35 della
legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.".
- Il testo degli articoli 13,17 e 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
"Art. 13. Atti di accertamento.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell'
articolo 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.".
"Art. 17. Obbligo del rapporto.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20
giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.
Art. 18. Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorita' competente
a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione,
entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha
ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE
Art. 15
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A,
allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i
contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e
terza sono ripartiti nei profili professionali secondo quanto
previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, i contingenti di
organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti
nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE
Art. 16
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello
dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno
posti di funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti ivi
compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si
provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, su proposta delle direzioni generali interessate,
sentite le organizzazioni sindacali, con decreti ministeriali di
natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
individuati nel numero complessivo di nove. All'individuazione dei
posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvedera'
con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
400 del 1988, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente:
"Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance.
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.".
Capo IV
NORME DI ABROGAZIONE E FINALI
Art. 17
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176,
recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30
marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse
trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero della solidarieta', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2007;
c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9
novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse
finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero della solidarieta' sociale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' e
efficienza. Dall'attuazione del presente regolamento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 139.
La sezione del controllo nell'adunanza del 7 luglio 2011, con
deliberazione n. 13/2011/P ha ammesso al visto e alla conseguente
registrazione il regolamento con esclusione del comma 2 dell'articolo
2..