ministero del lavoro - 3

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    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 7

    Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di
    lavoro

    1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti
    di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non
    generale e svolge le seguenti funzioni: partecipazione a tutte le
    attivita' di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura
    dei rapporti con Unione europea, Organizzazione internazionale del
    lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu),
    Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
    Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e
    monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute
    e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle
    misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
    successive modificazioni, in raccordo con le amministrazioni
    competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'articolo
    5 e presidenza della Commissione di cui all'articolo 6, nonche'
    supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto
    legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la
    materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in
    raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo
    quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del Fondo speciale
    infortuni; attivita' di analisi e studio in materia di mobbing,
    nonche' raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia;
    disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di
    macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli
    destinati ad attivita' sanitarie ospedaliere e dei mezzi di
    circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignita' del
    lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di
    lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; analisi della
    contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei
    contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre
    2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi
    nazionali di lavoro; attivita' di indirizzo e coordinamento in
    materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di
    lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti
    i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternita'; promozione
    delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello
    sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione
    delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con
    particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per
    richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilita' dei lavoratori
    ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.


    Note all'art. 7:
    - Il testo degli artt. 5, 6 e 232 del decreto
    legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
    1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
    della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
    S.O., e' il seguente:
    "Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione
    delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
    delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
    sicurezza sul lavoro.
    1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali, e' istituito il Comitato per l'indirizzo
    e la valutazione delle politiche attive e per il
    coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in
    materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e'
    presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali ed e' composto da:
    a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della
    salute e delle politiche sociali;
    b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
    e dei trasporti;
    c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    d) cinque rappresentanti delle regioni e province
    autonome di Trento e di Bolzano.
    2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
    rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
    dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
    (IPSEMA).
    3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire
    la piu' completa attuazione del principio di leale
    collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
    a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
    in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
    pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
    sicurezza dei lavoratori;
    c) definire la programmazione annuale in ordine ai
    settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
    i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
    nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
    comitati regionali di coordinamento e dai programmi di
    azione individuati in sede comunitaria;
    d) programmare il coordinamento della vigilanza a
    livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
    lavoro;
    e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
    istituzionali al fine di promuovere l'uniformita'
    dell'applicazione della normativa vigente;
    f) individuare le priorita' della ricerca in tema di
    prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
    lavoratori.
    4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al
    comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
    consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni
    intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
    annuale.
    5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono
    fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
    qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
    di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali
    appositamente assegnato.
    6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
    partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
    compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
    Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute
    e sicurezza sul lavoro.
    1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali e' istituita la Commissione consultiva
    permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La
    Commissione e' composta da:
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della
    salute e delle politiche sociali che la presiede;
    b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
    economico;
    d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    e) un rappresentante del Ministero della difesa;
    f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
    e dei trasporti;
    g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
    h) un rappresentante del Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali;
    i) un rappresentante del Ministero della solidarieta'
    sociale;
    l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
    m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province
    autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano;
    n) dieci esperti designati delle organizzazioni
    sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
    rappresentative a livello nazionale;
    o) dieci esperti designati delle organizzazioni
    sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
    della piccola e media impresa, comparativamente piu'
    rappresentative a livello nazionale.
    2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
    supplente, il quale interviene unicamente in caso di
    assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
    altresi' partecipare rappresentanti di altre
    amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
    specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
    particolare riferimento a quelle relative alla materia
    dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo
    11, comma 1, lettera c).
    3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
    istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
    la composizione e la funzione.
    4. La Commissione si avvale della consulenza degli
    istituti pubblici con competenze in materia di salute e
    sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
    esperti nei diversi settori di interesse.
    5. I componenti della Commissione e i segretari sono
    nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
    e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
    competenti e durano in carica cinque anni.
    6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
    fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
    qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
    di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali
    appositamente assegnato.
    7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
    partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
    compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
    8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
    sicurezza sul lavoro ha il compito di:
    a) esaminare i problemi applicativi della normativa di
    salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo
    sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
    b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
    Comitato di cui all'articolo 5;
    c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
    prevenzione di cui all'articolo 11;
    d) validare le buone prassi in materia di salute e
    sicurezza sul lavoro;
    e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
    dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
    relazione sullo stato di applicazione della normativa di
    salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
    trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
    presidenti delle regioni;
    f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
    procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
    dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto
    dei profili di rischio e degli indici infortunistici di
    settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
    Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
    sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
    province autonome di Trento e di Bolzano;
    g) definire criteri finalizzati alla definizione del
    sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
    autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
    qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
    del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della
    Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
    emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto;
    h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
    di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
    considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
    riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
    lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
    sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
    ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
    legislativamente;
    i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
    delle direttive comunitarie e delle convenzioni
    internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
    del lavoro;
    l) promuovere la considerazione della differenza di
    genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
    predisposizione delle misure di prevenzione;
    m) indicare modelli di organizzazione e gestione
    aziendale ai fini di cui all'articolo 30;
    m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
    del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
    tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
    riferimento;
    m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
    redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
    all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
    tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
    operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
    ambiti risulti irrilevante;
    m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
    valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.".
    "Art. 232. Adeguamenti normativi.
    1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
    previdenza sociale e della salute, d'intesa con la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
    istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
    l'aggiornamento dei valori limite di esposizione
    professionale e dei valori limite biologici relativi agli
    agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri
    esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e
    sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della
    salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanita',
    dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,
    tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
    regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e
    della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del
    supporto organizzativo e logistico della Direzione generale
    della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del
    lavoro e della previdenza sociale.
    2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro,
    della salute e delle politiche sociali d'intesa con la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello
    sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le
    parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione
    professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
    Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori
    limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite
    indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono
    aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in
    funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
    normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
    conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
    3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre
    determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante
    per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma
    2, in relazione al tipo, alle quantita' ed alla esposizione
    di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite
    indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
    sicurezza.
    4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
    2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro, della
    salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
    possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri
    per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e
    irrilevante per la salute dei lavoratori di cui
    all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle
    associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
    comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
    dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
    rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al
    presente articolo, la valutazione del rischio basso per la
    sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e'
    comunque effettuata dal datore di lavoro.".
    Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
    276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
    mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n.
    30), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
    2003, n. 235, S.O.

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 8

    Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro

    1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
    si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e
    svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento
    dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di
    supportare le politiche per l'occupazione; attivita' coordinate con
    le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il
    lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro
    e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi
    informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti
    istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attivita' dirette
    a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto
    del principio di sussidiarieta'; attivita' connesse all'attuazione
    della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con
    particolare riferimento alla mobilita' e al distacco; raccordo con
    gli altri Paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti
    per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle
    politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio
    sulla qualita' dei servizi per il lavoro e sul rispetto della
    normativa vigente in materia; attivita' connesse alla valutazione
    dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione
    delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro
    sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione
    europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con
    riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in
    materia di collocamento ordinario e speciale; attivita' di indirizzo,
    coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel
    lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati;
    attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
    diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle disposizioni
    previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006,
    n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare;
    attivita' di promozione dell'occupazione femminile; attivita' di
    promozione delle pari opportunita' per l'inserimento occupazionale;
    supporto all'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita'
    di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
    codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo
    6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nell'ambito delle competenze
    spettanti per legge; analisi e studio sulla normativa di settore;
    promozione delle pari opportunita' sul lavoro e finanziamento di
    azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari
    opportunita'; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei
    principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
    lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 8 del decreto
    legislativo 11 aprile 2006, n. 198.


    Note all'art. 8:
    - Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
    il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
    - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
    18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del
    collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2,
    comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) e' pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2006, n. 161.
    - l testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
    198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
    norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246),
    e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006
    n.133, S.O.
    - Il testo dell'articolo 6, della legge 28 novembre
    2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per
    l'anno 2005), e' il seguente:
    "Art. 6. Riassetto normativo in materia di pari
    opportunita'.
    1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
    piu' decreti legislativi per il riassetto delle
    disposizioni vigenti in materia di pari opportunita',
    secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di
    cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
    successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti
    principi e criteri direttivi:
    a) individuazione di strumenti di prevenzione e
    rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare
    per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso,
    la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
    personali, gli handicap, l'eta' e l'orientamento sessuale,
    anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il
    raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita'
    previsti in sede di Unione europea e nel rispetto
    dell'articolo 117 della Costituzione;
    b) adeguamento e semplificazione del linguaggio
    normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni
    e duplicazioni.".
    - Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
    legislativo, n. 198 del 2006, e' il seguente:
    "Art. 8. Costituzione e componenti.
    (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3,
    4, e 7)
    1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
    di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita'
    tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero
    del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
    della competenza statale, la rimozione delle
    discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di
    fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al
    lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
    nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
    nonche' in relazione alle forme pensionistiche
    complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
    dicembre 2005, n. 252.
    2. Il Comitato e' composto da:
    a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o,
    per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni
    di presidente;
    b) sei componenti designati dalle confederazioni
    sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
    rappresentative sul piano nazionale;
    c) sei componenti designati dalle confederazioni
    sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
    economici, comparativamente piu' rappresentative sul piano
    nazionale;
    d) due componenti designati unitariamente dalle
    associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
    movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
    nazionale;
    e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
    movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano
    nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari
    opportunita' nel lavoro;
    f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'
    di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
    2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate
    entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di
    mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere
    costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta
    salva l'integrazione quando pervengano le designazioni
    mancanti.
    3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
    senza diritto di voto:
    a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e
    sociologiche, con competenze in materia di lavoro e
    politiche di genere;
    b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
    Ministero della giustizia, del Ministero degli affari
    esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del
    Dipartimento per le politiche della famiglia e del
    Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato
    dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'
    rappresentative;
    c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del
    lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle
    Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela
    delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali,
    per le politiche per l'orientamento e la formazione, per
    l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle
    organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'
    rappresentative;
    c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del
    Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
    opportunita', di cui uno indicato dalle organizzazioni dei
    dirigenti comparativamente piu' rappresentative;
    4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
    e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un
    supplente. In caso di sostituzione di un componente, il
    nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del
    Comitato.
    5. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
    dei suoi componenti.".

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 9

    Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

    1. La direzione generale per le politiche previdenziali e
    assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non
    generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti
    agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa
    relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della
    normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale
    obbligatoria (AGO- IVS), fondi sostitutivi e integrativi
    dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori
    familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa
    previdenziale e assistenziale relativa gli enti privati; alta
    vigilanza, indirizzo e attivita' in materia di previdenza
    complementare; riconoscimento della personalita' giuridica dei fondi
    pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di
    controllo in interazione con la Commissione di Vigilanza sui Fondi
    Pensione (Covip); vigilanza generale giuridico - amministrativa degli
    enti previdenziali, sulla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
    (Covip), Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei
    componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria
    sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei
    bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilita' e
    dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego
    delle disponibilita' finanziarie degli enti previdenziali pubblici;
    vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione
    patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti
    previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti
    previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del
    Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei
    regolamenti di amministrazione e di contabilita' degli enti
    previdenziali e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
    (Covip); sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni
    internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e
    internazionali in materia previdenziale; coordinamento della
    struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa
    previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli
    infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione
    della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del
    finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
    prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni;
    inquadramento nei settori economici delle imprese con attivita'
    plurime.

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 10

    Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

    1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si
    articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge
    le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle
    prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area
    delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il
    Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del
    programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto
    alla poverta', alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione;
    promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e
    l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto
    al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative
    all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine
    e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,
    nell'ambito delle competenze spettanti per legge; promozione e
    monitoraggio delle politiche in favore delle persone non
    autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione
    sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita'
    delle persone con disabilita'; gestione dei trasferimenti di natura
    assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei
    diritti soggettivi; gestione del Fondo nazionale per le politiche
    sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo
    nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di
    finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse
    trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per
    progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla
    comunita'; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali,
    monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e
    dell'efficienza delle politiche sociali; attivita' di coordinamento e
    applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali
    erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento a
    pensione e assegno sociale e trattamenti di invalidita'; studio,
    ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a
    tutte le attivita' di rilievo internazionale, per quanto di
    competenza, e cura dei rapporti con Unione europea (UE), Consiglio
    d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL),
    Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la
    cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 11

    Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali

    1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni
    sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non
    generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle
    attivita' svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli
    interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di
    volontariato, per favorire la crescita di un welfare della societa'
    attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione
    sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione
    dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la
    predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le
    organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e
    monitoraggio delle attivita' svolte dai comitati di gestione per il
    volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato.
    Supporto alle attivita' degli organismi collegiali incardinati presso
    la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo,
    osservatorio nazionale per il volontariato. Attivita' connesse
    all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa
    sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della
    responsabilita' sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento
    delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni
    internazionali e l'Unione europea; progettazione e attuazione delle
    attivita' relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali
    comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di
    integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro;
    attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta
    sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle
    organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e
    rapporti con l'Agenzia delle entrate.

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 12

    Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di
    integrazione

    1. La direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di
    integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale
    non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei
    flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei
    lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine;
    interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati
    sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle
    politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle
    attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori
    stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche
    attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro con
    riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la
    direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro;
    coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa
    degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a
    contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del
    razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta
    del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a
    favore degli immigrati; supporto all'attivita' del Comitato per i
    minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25
    luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative
    norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle
    modalita' di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti
    nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti
    temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
    esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del
    sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori
    extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di
    immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e
    coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero
    attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale
    per le attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali
    ed occupazionali, nonche' per le iniziative relative ai flussi
    migratori per ragioni di lavoro.


    Note all'art. 12:
    - Il testo dell'articolo 33 del citato decreto
    legislativo, n. 286 del 1998, e' il seguente:
    "Art. 33. Comitato per i minori stranieri.
    (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
    1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei
    minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio
    dello Stato e di coordinare le attivita' delle
    amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori
    oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso
    la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da
    rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
    dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per
    gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione
    nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
    dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti
    di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
    settore dei problemi della famiglia.
    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
    degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
    sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
    concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
    conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
    del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
    esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
    particolare sono stabilite:
    a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
    soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
    in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
    nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
    temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
    italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
    rimpatrio dei medesimi;
    b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
    accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
    nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
    locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
    cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
    dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
    ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
    d'origine o in un Paese terzo.
    2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
    straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
    2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
    risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
    procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
    rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
    esigenze processuali.
    3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
    attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
    dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
    Dipartimento medesimo.".

    Capo I

    Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


    Art. 13

    Direzione generale per l'attivita' ispettiva

    1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva si articola in
    quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le
    seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attivita'
    ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di
    tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle
    prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
    garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale
    nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attivita'
    ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attivita' di monitoraggio;
    programmazione e monitoraggio dell'attivita' di vigilanza in materia
    di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili,
    radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli
    ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
    programmazione delle attivita' ispettive, ivi inclusa, la gestione,
    la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del
    personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in
    raccordo con la direzione per le politiche del personale,
    l'innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della
    commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di
    cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
    attivita' derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, del decreto
    legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell'articolo 12 del decreto
    legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle
    strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina
    sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale;
    coordinamento delle attivita' di prevenzione e promozione svolte
    presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto
    del lavoro sommerso ed irregolare di cui all'articolo 8, del decreto
    legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attivita' di
    trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi
    all'attivita' ispettiva; attivita' di coordinamento del centro studi
    attivita' ispettiva; attivita' inerenti alla vigilanza in materia di
    trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento
    delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attivita'
    di coordinamento delle vigilanze c.d. speciali; attivita' di studio e
    analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei
    rischi, al fine dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza;
    attivita' internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed
    internazionali.


    Note all'art. 13:
    - Il testo degli articoli 3, 8 e 9 del citato decreto
    legislativo, n.124 del 2004, e' il seguente:
    "Art. 3. Commissione centrale di coordinamento
    dell'attivita' di vigilanza.
    1. La Commissione centrale di coordinamento
    dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle
    successive disposizioni, opera quale sede permanente di
    elaborazione di orientamenti, linee e priorita'
    dell'attivita' di vigilanza.
    1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
    annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai
    soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la
    congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
    indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli
    interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del
    lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti
    organizzativi da apportare al fine di assicurare la
    maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli
    adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
    delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario
    centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al
    comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
    243.
    2. La Commissione centrale di coordinamento
    dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
    dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
    sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal
    direttore generale della direzione generale, dal Direttore
    generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
    (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
    l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
    dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal
    Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
    finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
    dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del
    lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate;
    dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali;
    dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
    lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della
    legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti
    dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
    lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
    comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
    I componenti della Commissione possono farsi rappresentare
    da membri supplenti appositamente delegati.
    3. Alle sedute della Commissione centrale di
    coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere
    invitati a partecipare i Direttori generali delle altre
    direzioni generali del Ministero del lavoro e della
    previdenza sociale, i Direttori degli altri enti
    previdenziali, i Direttori generali delle direzioni
    generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
    ulteriori componenti istituzionali della Commissione
    nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il
    comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato
    del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di
    coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su
    questioni di carattere generale attinenti alla problematica
    del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
    Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
    4. Alla Commissione centrale di coordinamento
    dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il
    compito di definire le modalita' di attuazione e di
    funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10,
    comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la
    realizzazione del modello unificato di verbale di
    rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di
    previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
    vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al
    sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
    coordinamento.
    5. Ai componenti della Commissione di coordinamento
    dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente
    invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta
    alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
    funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
    assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di
    bilancio.".
    "Art. 8. Prevenzione e promozione.
    1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro
    organizzano, mediante il proprio personale ispettivo,
    eventualmente anche in concorso con i CLES e con le
    Commissioni regionali e provinciali per la emersione del
    lavoro non regolare, attivita' di prevenzione e promozione,
    su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro,
    finalizzata al rispetto della normativa in materia
    lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento
    alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonche' alle
    novita' legislative e interpretative. Durante lo
    svolgimento di tali attivita' il personale ispettivo non
    esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
    2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di tipo
    istituzionale emergano profili di inosservanza o di non
    corretta applicazione della normativa di cui sopra, con
    particolare riferimento agli istituti di maggiore
    ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni
    penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce
    indicazioni operative sulle modalita' per la corretta
    attuazione della predetta normativa.
    3. La direzione generale e le direzioni regionali e
    provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti
    previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e
    associazioni, attivita' di informazione ed aggiornamento,
    da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti,
    mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di
    convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto.
    4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli
    organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro
    del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri
    volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati
    alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli
    articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10
    settembre 2003, n. 276.
    5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
    svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti
    previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive
    della direzione generale.
    Art. 9. Diritto di interpello.
    1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
    degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali,
    nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
    iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di
    lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i
    consigli nazionali degli ordini professionali, possono
    inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite
    posta elettronica, quesiti di ordine generale
    sull'applicazione delle normative di competenza del
    Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La
    Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa
    con le competenti Direzioni generali del Ministero del
    lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati
    dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
    2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
    risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
    l'applicazione delle relative sanzioni penali,
    amministrative e civili.".
    - Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
    legislativo, n. 81 del 2008 e' il seguente:
    "Art. 12. Interpello.
    1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
    degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali,
    nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
    iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
    e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
    piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
    collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
    per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
    tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
    sull'applicazione della normativa in materia di salute e
    sicurezza del lavoro.
    2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
    sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli
    composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
    della previdenza sociale, da due rappresentanti del
    Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle
    regioni e delle province autonome. Qualora la materia
    oggetto di interpello investa competenze di altre
    amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con
    rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
    Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o
    indennita' di missione.
    3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di
    cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
    direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.".

    Capo II

    ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
    SOCIALI


    Art. 14

    Direzioni regionali e territoriali del lavoro

    1. La rete territoriale degli uffici del Ministero e' articolata in
    direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le
    competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
    del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
    2. Le direzioni regionali e territoriali, quali strutture
    organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e
    funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del
    personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce
    direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato
    generale al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa e
    garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni regionali e
    territoriali del lavoro esercitano le competenze e le funzioni
    attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della
    progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti
    previdenziali ed assistenziali.
    3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di
    diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali
    di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici
    dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio
    dirigenziale di livello non generale. Le direzioni regionali
    coordinano, in particolare, l'attivita' di vigilanza in materia di
    lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23
    aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame
    normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto
    previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli
    enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi
    sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in
    materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
    4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e
    razionalizzare lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
    supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti
    delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di
    riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni
    di:
    a) programmazione e coordinamento delle attivita' operative;
    b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione
    dei piani attuativi di intervento;
    c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
    d) gestione amministrativa delle risorse umane;
    e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli
    standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di
    servizio;
    f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialita'
    dell'azione istituzionale;
    g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e
    delle politiche sociali;
    h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel
    monitoraggio degli indicatori di contesto.
    5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di
    settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di
    livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni
    istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni
    riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare,
    funzioni di:
    a) coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' di vigilanza
    ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
    b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione
    sociale e strumenti di sostegno al reddito;
    c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
    d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta
    applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
    e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di
    salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13,
    comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    f) autorita' territoriale competente a valutare, ai sensi degli
    articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza
    degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi
    dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza
    delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del
    Ministero, per la cui violazione e' prevista la sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
    g) mediazione delle controversie di lavoro;
    h) certificazione dei contratti di lavoro;
    i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
    6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni
    regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri
    della direzione territoriale del lavoro.
    7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede
    ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di
    centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale
    di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.
    8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali
    del lavoro e' conferito un incarico di livello dirigenziale non
    generale.


    Note all'art. 14:
    - Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 23
    dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
    enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
    lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n.
    59), e' il seguente:
    "Art. 1. Oggetto.
    1. Il presente decreto disciplina ai sensi
    dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come
    modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , il
    conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni
    e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive
    del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo,
    promozione e coordinamento dello Stato.
    2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di
    cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del
    1997, relativamente alle materie di competenza del
    Ministero del lavoro e della previdenza sociale non
    interessate dal presente decreto.
    3. In riferimento alle materie di cui al comma 1,
    costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli
    articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della
    citata legge n. 59 del 1997 :
    a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di
    entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
    nonche' procedimenti di autorizzazione per attivita'
    lavorativa all'estero;
    b) conciliazione delle controversie di lavoro
    individuali e plurime;
    c) risoluzione delle controversie collettive di
    rilevanza pluriregionale;
    d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema
    informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo
    11;
    e) raccordo con gli organismi internazionali e
    coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.".
    - Per i riferimenti del decreto- legislativo, n.124 del
    2004, si veda nelle note alle premesse.
    - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
    legislativo n. 81 del 2008 e' il seguente:
    "Art. 13. Vigilanza.
    1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
    materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e'
    svolta dalla azienda sanitaria locale competente per
    territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
    nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore
    minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento
    di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo
    30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal
    Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie
    estrattive di seconda categoria e le acque minerali e
    termali dalle regioni e province autonome di Trento e di
    Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano
    provvedono alle finalita' del presente articolo,
    nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto
    previsto dai rispettivi ordinamenti.
    1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
    Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
    applicazione della legislazione in materia di salute e
    sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
    sanitari e tecnici istituiti presso le predette
    amministrazioni.
    2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
    attribuite dalla legislazione vigente al personale
    ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
    e sicurezza dei lavoratori di cui all' articolo 35 della
    legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
    l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
    legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
    lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
    coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:
    a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
    genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
    manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
    risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
    muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
    idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
    prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
    comportanti l'impiego di esplosivi;
    b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
    subacquei;
    c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
    particolarmente elevati, individuate con decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
    Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
    sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
    e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
    tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
    di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
    del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
    sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
    della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
    luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
    di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
    competente per territorio.
    3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
    in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
    in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
    restano ferme le competenze in materia di salute e
    sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
    marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
    uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
    portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
    dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
    portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
    tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
    polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
    competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
    quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
    anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
    decreto del Ministro competente, di concerto con il
    Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
    sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
    dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
    anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
    nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
    strutture penitenziarie.
    4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
    esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
    articoli 5 e 7.
    5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
    assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
    non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
    territorio nazionale, attivita' di consulenza.
    6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
    organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
    amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo
    periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
    integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
    l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
    dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
    7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del
    decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
    303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
    come individuati dal presente decreto.".
    - Il testo degli articoli 13,17 e 18 della legge 24
    novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
    "Art. 13. Atti di accertamento.
    Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
    disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma di denaro
    possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
    competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
    di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
    segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
    operazione tecnica.
    Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
    cose che possono formare oggetto di confisca
    amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
    di procedura penale consente il sequestro alla polizia
    giudiziaria.
    E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
    del natante posto in circolazione senza essere coperto
    dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
    circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
    il documento di circolazione.
    All'accertamento delle violazioni punite con la
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
    denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
    di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
    poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
    quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
    di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
    dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
    luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
    effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
    dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell'
    articolo 334 del codice di procedura penale.
    E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
    accertamento previsti dalle leggi vigenti.".
    "Art. 17. Obbligo del rapporto.
    Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
    ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
    violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
    24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
    contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
    sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
    cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
    la violazione o, in mancanza, al prefetto.
    Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
    alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
    circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
    n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade,
    approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20
    giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
    Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
    casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
    rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
    Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
    comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
    presidente della giunta provinciale o al sindaco.
    L'ufficio territorialmente competente e' quello del
    luogo in cui e' stata commessa la violazione.
    Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
    previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare
    l'autorita' amministrativa competente a norma dei
    precedenti commi, inviandole il processo verbale di
    sequestro.
    Con decreto del Presidente della Repubblica, su
    proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
    emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
    presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
    n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
    Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
    cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
    competenza.
    Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
    stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
    sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
    consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
    eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
    altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
    Le regioni, per le materie di loro competenza,
    provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
    precedente.
    Art. 18. Ordinanza-ingiunzione.
    Entro il termine di trenta giorni dalla data della
    contestazione o notificazione della violazione, gli
    interessati possono far pervenire all'autorita' competente
    a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti
    difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
    dalla medesima autorita'.
    L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
    questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
    inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
    ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
    motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
    il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
    violazione ed alle persone che vi sono obbligate
    solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
    archiviazione degli atti comunicandola integralmente
    all'organo che ha redatto il rapporto.
    Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
    restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
    delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
    stesso provvedimento. La restituzione delle cose
    sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
    archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
    Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
    al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
    entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
    detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
    dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione,
    entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha
    ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
    Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
    l'interessato risiede all'estero.
    La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
    eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
    modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
    L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
    Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
    esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
    opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
    con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
    si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
    viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
    il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
    dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
    stessa.".

    Capo III

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE


    Art. 15

    Dotazioni organiche

    1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
    dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A,
    allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.
    2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
    con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i
    contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e
    terza sono ripartiti nei profili professionali secondo quanto
    previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei
    decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.
    3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
    dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, i contingenti di
    organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti
    nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.


    Note all'art. 15:
    - Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto
    legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle
    premesse.

    Capo III

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE


    Art. 16

    Uffici di livello dirigenziale non generale

    1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello
    dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno
    posti di funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti ivi
    compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si
    provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    regolamento, su proposta delle direzioni generali interessate,
    sentite le organizzazioni sindacali, con decreti ministeriali di
    natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
    lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
    modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
    legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
    2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli
    uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
    all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
    individuati nel numero complessivo di nove. All'individuazione dei
    posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvedera'
    con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
    collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


    Note all'art. 16:
    - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
    400 del 1988, si veda nelle note alle premesse.
    - Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
    legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente:
    "Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
    1. L'organizzazione, la dotazione organica,
    l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
    generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
    distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
    l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
    fissati dalle disposizioni del presente decreto
    legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
    stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
    emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
    23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
    legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
    soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
    ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
    ministero, articolato in aree dipartimentali e per
    direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
    del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
    regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
    diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
    rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
    l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
    normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
    e la dotazione organica del personale non devono comunque
    comportare incrementi di spesa.
    2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
    informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
    l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
    delle altre amministrazioni centrali e locali per il
    tramite della rete unitaria delle pubbliche
    amministrazioni.
    3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
    attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
    legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
    modificazioni e integrazioni.
    4. All'individuazione degli uffici di livello
    dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
    definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
    dei predetti uffici tra le strutture di livello
    dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
    di natura non regolamentare.
    4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
    anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
    di livello dirigenziale non generale stabilita nel
    regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
    5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
    1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
    ministeriale, con cadenza almeno biennale.
    6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
    disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
    restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
    di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
    - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
    legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
    "Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
    performance.
    1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
    associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
    valutazione della performance.
    2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
    di controllo interno, comunque denominati, di cui al
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
    piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
    altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
    all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
    286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
    all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
    3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
    sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
    di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
    anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
    sola volta.
    4. L'Organismo indipendente di valutazione della
    performance:
    a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
    della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
    controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
    stato dello stesso;
    b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
    ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
    nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
    funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
    13;
    c) valida la Relazione sulla performance di cui
    all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
    pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
    d) garantisce la correttezza dei processi di
    misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
    di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
    decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
    integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
    nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
    della professionalita';
    e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
    7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
    valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
    l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
    f) e' responsabile della corretta applicazione delle
    linee guida, delle metodologie e degli strumenti
    predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
    g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
    relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
    presente Titolo;
    h) verifica i risultati e le buone pratiche di
    promozione delle pari opportunita'.
    5. L'Organismo indipendente di valutazione della
    performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
    Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
    realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
    rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
    di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
    rilevazione della valutazione del proprio superiore
    gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
    predetta Commissione.
    6. La validazione della Relazione sulla performance di
    cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
    l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
    Titolo III.
    7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
    costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
    composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
    dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
    lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
    maturata nel campo del management, della valutazione della
    performance e della valutazione del personale delle
    amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
    alla Commissione di cui all'articolo 13.
    8. I componenti dell'Organismo indipendente di
    valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
    rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
    politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
    rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
    le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
    simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
    rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
    9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
    costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica, una struttura tecnica permanente per la
    misurazione della performance, dotata delle risorse
    necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
    10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
    deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
    nel campo della misurazione della performance nelle
    amministrazioni pubbliche.
    11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
    funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
    si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
    ai servizi di controllo interno.".

    Capo IV

    NORME DI ABROGAZIONE E FINALI


    Art. 17

    Disposizioni transitorie e finali

    1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
    a) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176,
    recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro,
    della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del
    Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il
    regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali;
    b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30
    marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse
    trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
    Ministero della solidarieta', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    125 del 31 maggio 2007;
    c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9
    novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse
    finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei
    Ministri al Ministero della solidarieta' sociale, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008.
    2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
    verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
    30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' e
    efficienza. Dall'attuazione del presente regolamento non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 aprile 2011

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
    Ministri

    Sacconi, Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali

    Tremonti, Ministro dell'economia e delle
    finanze

    Brunetta, Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione

    Bossi, Ministro per le riforme per il
    federalismo

    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011
    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
    persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 139.
    La sezione del controllo nell'adunanza del 7 luglio 2011, con
    deliberazione n. 13/2011/P ha ammesso al visto e alla conseguente
    registrazione il regolamento con esclusione del comma 2 dell'articolo
    2.

     
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